Art. 34. 
 
                     (Disposizioni finanziarie) 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.  282
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.  307
e' incrementato di 246 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  di  50
milioni di euro per l'anno 2023. 
  2. Le minori entrate  derivanti  dal  comma  3,  lettera  a),  sono
valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3,5, comma 5, 6, 7, 8,
9, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 32 e 33, e dai commi 1 e  2  del  presente
articolo, determinati complessivamente in 5.553,096 milioni  di  euro
per l'anno 2020, 612 milioni di euro per l'anno 2021, 161 milioni  di
euro per l'anno 2022 e 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti  in  termini  di
indebitamento netto e fabbisogno, in 881,4 milioni di euro per l'anno
per l'anno 2021, 298 milioni di euro per l'anno per l'anno  2022,  in
73 milioni di euro per l'anno per l'anno 2023 e in 21 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede: 
  a)  quanto  a  860  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,  da
parte dell'Agenzia delle entrate, entro  10  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, a valere  sulle  somme  trasferite  alla
predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge  19
maggio 2020, n.34,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n.77; 
  b) quanto a  1.680  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  c) quanto a  1.320  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  delle  autorizzazioni  di  spesa  di   cui
all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27  e  di
cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126; 
  d)  quanto  a  32  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,   mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo  27,
comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  e) quanto  a  18,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo  28,
comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  f) quanto  a  18,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo  30,
comma 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  g)  quanto  a  3,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo  38,
comma 3, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  h) quanto a  101,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  44,
comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il
limite di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  1  del  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del  30  aprile  2020  per  il
riconoscimento dei  benefici  di  cui  all'articolo  2  dello  stesso
decreto interministeriale,  come  successivamente  rideterminato,  e'
ridotto di pari importo; 
  i)  quanto  a  804  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente   riduzione   l'autorizzazione   di   spesa   di   cui
all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante  utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
febbraio 2011, n.10, come  modificato  dall'articolo  1,  comma  167,
della legge 27 dicembre 2013, n.147; 
  m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020,  a  137  milioni  di
euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno  2023  e  a  21
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2024  e  2025,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali,  di  cui  all'articolo
6,comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
  n)  quanto  a  131  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge
29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307; 
  o)  quanto  a  30  milioni  di  euro  per  l'anno   2022   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  p) quanto a 887,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,8 milioni  di
euro  per  l'anno  2023  e,  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno di  34,43  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
utilizzo di  quota  parte  delle  maggiori  entrate  derivanti  dagli
articoli 5, 12, 13, 22, 32 e dal comma 3,  lettera  a)  del  presente
articolo; 
  4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio  delle  risorse  destinate  alle  misure  previste   dal
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 9  maggio  2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,  n.
77, e dal  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, dal decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto, al fine di assicurare il
rispetto del  limite  complessivo  massimo  delle  autorizzazioni  al
ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera  dei
Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e,
ove  necessario,  l'eventuale  adozione  delle  iniziative   previste
dall'articolo, 17, comma 13 della legge 31  dicembre  2009,  n.196  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  5. Le risorse destinate all'attuazione  da  parte  dell'INPS  delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. 
  6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto  dei  residui.  Il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa.