Art. 8. 
 
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non
                   abitativo e affitto d'azienda) 
 
  1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella  tabella  di
cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal  volume
di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente,  il
credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso  non
abitativo  e  affitto  d'azienda   di   cui   all'articolo   28   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresi' con riferimento  a
ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. 
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di  cui  al
medesimo articolo  28  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
  4. Agli oneri di  cui  al  presente  articolo,  valutati  in  259,2
milioni di euro per l'anno 2020 e in 86,4 milioni di euro per  l'anno
2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si  provvede  ai
sensi dell'articolo 34.