Art. 4 
 
                 Funzionalita' e flussi informativi 
 
  1.  Sulla  base  del  PAN  fornito   dall'aderente   in   sede   di
registrazione di cui all'articolo 3, comma 2, opportunamente protetto
mediante  una  funzione  crittografica  non  reversibile,  anche   in
conformita' allo standard PCI DSS, e messo a disposizione  da  PagoPA
S.p.A. per conto del MEF, gli acquirer convenzionati,  in  attuazione
della  convenzione  stipulata  con  PagoPA  S.p.A.,   verificano   la
partecipazione dell'aderente al programma, al fine di  individuare  i
dati necessari, relativi esclusivamente alle  transazioni  effettuate
con gli strumenti di pagamento elettronici indicati  dagli  aderenti,
da inviare, attraverso un canale cifrato, al  sistema  cashback.  Gli
acquirer convenzionati utilizzano i  dati  messi  a  disposizione  da
PagoPA S.p.A. per conto del MEF per finalita' strettamente necessarie
all'attuazione del programma. A tal fine, gli acquirer  convenzionati
integrano i propri sistemi  tecnologici  al  fine  di  consentire  la
regolare trasmissione a PagoPA S.p.A.  dei  seguenti  dati  necessari
all'attuazione del programma: 
    a) il codice carta crittografato in modo irreversibile (Hashpan); 
    b) gli estremi della transazione con  esito  positivo  inviata  e
presente anche sul sistema  cassa,  ovvero  i  dati  contenuti  nella
ricevuta elaborata dal dispositivo di  accettazione  anche  in  forma
cartacea, tra cui: 
      1) la marca temporale del pagamento; 
      2) l'importo della transazione espresso in euro; 
      3) l'identificativo  unico  dell'operazione  di  pagamento  che
colleghi le fasi dell'operazione di pagamento stessa; 
    c) l'identificativo univoco dell'esercente, attribuito da ciascun
acquirer. 
  2. Gli acquirer convenzionati inviano i dati di cui al comma  1  al
sistema cashback attraverso un  canale  cifrato,  entro  la  giornata
successiva a quella nella quale e' stato effettuato il pagamento.  Le
modalita'  di  trasmissione  dei   dati   sono   disciplinate   nelle
convenzioni stipulate a titolo gratuito  da  PagoPA  S.p.A.  con  gli
acquirer convenzionati. 
  3. I dati di cui  all'articolo  3,  comma  2,  sono  comunicati  al
sistema cashback dall'APP IO e dall'issuer  convenzionato  attraverso
un canale cifrato. Con lo stesso canale,  sono  trasmessi  anche  gli
IBAN degli aderenti che abbiano maturato il rimborso. 
  4. PagoPA S.p.A. per conto  del  MEF  mette  a  disposizione  degli
aderenti,  tramite  l'APP  IO  o  tramite  altro  sistema   messo   a
disposizione dall'issuer convenzionato, i dati relativi ai  pagamenti
riferibili ai PAN registrati tramite ciascuno di essi, nonche' quelli
relativi ai rimborsi maturati, ed alla  posizione  nella  graduatoria
del programma inerente l'erogazione del rimborso di cui  all'articolo
8. 
  5. I dati relativi alle singole transazioni sono  memorizzati  solo
per il tempo  necessario  all'emissione  dei  rimborsi  previsti  dal
presente decreto, nonche' per la  gestione  delle  attivita'  di  cui
all'articolo 10, e sono conservati e cancellati secondo le  modalita'
e le tempistiche  esplicitate  nella  valutazione  di  impatto  sulla
protezione dei dati.