Art. 6 
 
                          Rimborso cashback 
 
  1. Agli aderenti al programma e' attribuito un rimborso  in  misura
percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di  pagamento
elettronici,  alle  condizioni  e  nei  limiti  di  cui  al  presente
articolo. 
  2. La misura del rimborso di cui al  comma  1  e'  determinata  con
riferimento ai seguenti periodi: 
    a) 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021; 
    b) 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021; 
    c) 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022. 
  3. Per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, accedono al rimborso
esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un  numero  minimo
di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In
tali casi, il rimborso e' pari al 10 per cento dell'importo  di  ogni
transazione e si tiene conto delle  transazioni  fino  ad  un  valore
massimo di 150  euro  per  singola  transazione.  Le  transazioni  di
importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro. 
  4. Fermo quanto  disposto  dal  comma  3,  la  quantificazione  del
rimborso di cui al presente articolo  e'  determinata  su  un  valore
complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a
1.500,00 euro in ciascun periodo di cui al comma 2. 
  5. I rimborsi sono erogati entro 60 giorni dal termine  di  ciascun
periodo di cui al comma 2.