Art. 7 
 
             Rimborso cashback nel periodo sperimentale 
 
  1. Compatibilmente con la data di entrata in  vigore  del  presente
decreto e la piena  operativita'  delle  convenzioni  previste  dagli
articoli 4 e 5, le disposizioni di cui all'articolo 6,  comma  1,  si
applicano in  via  sperimentale  anche  con  riferimento  al  periodo
compreso tra la data di avvio di cui al comma  4  e  il  31  dicembre
2020. 
  2. Nel periodo sperimentale, accedono  al  rimborso  esclusivamente
gli  aderenti  che  abbiano  effettuato  un  numero  minimo   di   10
transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In  tali
casi il rimborso e'  pari  al  10  per  cento  dell'importo  di  ogni
transazione e si tiene conto delle  transazioni  fino  ad  un  valore
massimo di 150  euro  per  singola  transazione.  Le  transazioni  di
importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro. 
  3. Fermo quanto  disposto  dal  comma  2,  la  quantificazione  del
rimborso di cui al presente articolo  e'  determinata  su  un  valore
complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a
1.500,00 euro. 
  4. La data di avvio del periodo sperimentale e' identificata e resa
pubblica  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet  del  MEF  del
provvedimento del  Ministero  che  ne  conferma  l'avvio  sulla  base
dell'operativita' delle convenzioni di cui al comma 1 e individua  la
suddetta data. 
  5. Il rimborso e' erogato nel mese di febbraio 2021.