Art. 9 Norme transitorie 1. I titoli di servizio indicati dall'articolo 4, comma 3, costituiscono titoli valutabili nelle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di capo squadra a partire dalla decorrenza 1° gennaio 2025. 2. Le norme del presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di capo squadra AIB nel ruolo ad esaurimento dei capi squadra e dei capi reparto AIB del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Per il personale di cui al comma 2, sono valutabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, oltre ai corsi di formazione e aggiornamento professionale autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, anche quelli autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purche' in materie attinenti all'attivita' istituzionale della qualifica a concorso. Sono, inoltre, valutati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, oltre agli anni di anzianita' di servizio posseduta nel ruolo speciale ad esaurimento dei vigili del fuoco AIB, anche quelli maturati nell'amministrazione di provenienza.