Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «acquirer»: il prestatore di servizi di pagamento titolare  di
un contratto di convenzionamento con l'esercente per l'accettazione e
il  trattamento  di   pagamenti   elettronici   che   comportano   un
trasferimento di fondi all'esercente stesso; 
    b) «anagrafe tributaria»: la banca dati di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  del  29  settembre  1973,  n.  605,  ad
esclusione della sezione di cui all'art. 7,  comma  6,  del  medesimo
decreto n. 605 del 1973, relativa all'archivio dei rapporti  con  gli
operatori finanziari; 
    c) «app IO»: l'applicazione sviluppata dalla  societa'  ai  sensi
dell'art. 8, comma 3 del decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
tramite cui il cessionario/committente puo' registrare gli  strumenti
di pagamento che intende utilizzare con il servizio  di  fatturazione
automatica; 
    d) «ATM»: dispositivo utilizzabile autonomamente dalla  clientela
che, tramite l'utilizzo di una  carta  bancaria  o  di  altri  mezzi,
distribuisce banconote in euro al pubblico  con  addebito  sul  conto
bancario o consente di effettuare altre  operazioni  collegate  a  un
rapporto bancario o a una carta di pagamento; 
    e) «carta  prepagata»:  lo  strumento  di  pagamento  su  cui  e'
caricata moneta elettronica, quale definita all'art. 2, paragrafo  1,
numero 2, della direttiva 2009/110/CE, munito di IBAN e  ricaricabile
anche tramite conto corrente; 
    f) «Codice dell'amministrazione digitale»  o  «CAD»:  il  decreto
legislativo del 7 marzo 2005, n. 82; 
    g)  «compratore»:  il  soggetto  persona  fisica   che   effettua
materialmente l'acquisto di beni o  servizi  in  qualita'  di  legale
rappresentante, o in nome e per conto, del cessionario/committente  e
che, talvolta, puo' coincidere con quest'ultimo; 
    h)  «cessionario»:  il  soggetto,  persona  fisica  o  giuridica,
cessionario  o  committente,  che  aderisce  al  Sistema   PagoPA   -
Fatturazione automatica al fine di richiedere attraverso  il  sistema
stesso, l'emissione della fattura per gli acquisti effettuati in  suo
nome o per suo conto, dal compratore; 
    i)  «esercente»:  il  soggetto,  persona  fisica   o   giuridica,
cedente/prestatore che svolge attivita' di  impresa  o  che  esercita
un'arte  o  una  professione  ed  effettua  la  cessione  di  beni  o
prestazione di servizi, che aderisce al Sistema PagoPA - Fatturazione
automatica e, tramite la stessa, emette la fattura; 
    j)  «fornitore  di  servizi  di  fatturazione  elettronica»:   il
soggetto che aderisce al Sistema PagoPA - Fatturazione  automatica  e
genera, nell'interesse dell'esercente, in  base  a  un  contratto  di
fornitura,  la  fattura   elettronica   trasmessa   al   Sistema   di
interscambio (SDI); 
    k)  «hash»:  funzione  matematica  che  genera,  a   partire   da
un'evidenza informatica, un'impronta in  modo  tale  che  risulti  di
fatto  impossibile  a  partire  da  questa,  ricostruire   l'evidenza
informatica originaria  e  generare  impronte  uguali  a  partire  da
evidenze informatiche differenti; 
    l) «issuer»: la persona giuridica  che  emette  lo  strumento  di
pagamento utilizzato dal compratore; 
    m) «circuito Pagobancomat»: il circuito  domestico  di  carte  di
debito emesse dalle singole banche italiane  aderenti  attraverso  la
societa' Bancomat S.p.a.; 
    n) «primary account number» o «PAN»: il numero identificativo  di
una carta di debito o di credito associato alla stessa fin dalla  sua
emissione; 
    o) «payment card industry data security standard»  o  «PCI  DSS»:
gli standard di  sicurezza  dei  sistemi  informativi  relativi  agli
strumenti di pagamento sviluppati dal Payment Card Industry  Security
Standard Council; 
    p) «Sistema PagoPA - Fatturazione  automatica»  o  «Sistema»:  il
sistema  di  raccolta  delle  transazioni   di   pagamento   per   la
fatturazione automatica sviluppato  ai  sensi  del  presente  decreto
dalla societa'  nell'ambito  della  piattaforma  tecnologica  di  cui
all'art. 5, comma 2, del CAD; 
    q) «point of sale» o «POS»: l'apparato fisico  installato  presso
gli esercenti titolari di almeno un contratto  con  un  acquirer  per
l'accettazione di strumenti di pagamento digitali; 
    r)  «servizio  di  fatturazione  automatica»  o  «servizio»:   il
servizio erogato dalla societa' per il tramite del Sistema; 
    s) «Sistema di interscambio» o «SDI»: il sistema di cui  all'art.
1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  gestito
dall'Agenzia  delle  entrate  ai  sensi  del  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze del  7  marzo  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008; 
    t) «societa'»: la societa' PagoPA  S.p.a.,  costituita  ai  sensi
dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12  e
che gestisce, ai sensi del medesimo articolo, la piattaforma  di  cui
all'art. 5, comma 2, del CAD; 
    u)  «transazione  rilevante»:  una   transazione   avvenuta   tra
compratore e esercente.