Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «acquirer»: il prestatore di servizi di pagamento titolare di un contratto di convenzionamento con l'esercente per l'accettazione e il trattamento di pagamenti elettronici che comportano un trasferimento di fondi all'esercente stesso; b) «anagrafe tributaria»: la banca dati di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, ad esclusione della sezione di cui all'art. 7, comma 6, del medesimo decreto n. 605 del 1973, relativa all'archivio dei rapporti con gli operatori finanziari; c) «app IO»: l'applicazione sviluppata dalla societa' ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, tramite cui il cessionario/committente puo' registrare gli strumenti di pagamento che intende utilizzare con il servizio di fatturazione automatica; d) «ATM»: dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela che, tramite l'utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, distribuisce banconote in euro al pubblico con addebito sul conto bancario o consente di effettuare altre operazioni collegate a un rapporto bancario o a una carta di pagamento; e) «carta prepagata»: lo strumento di pagamento su cui e' caricata moneta elettronica, quale definita all'art. 2, paragrafo 1, numero 2, della direttiva 2009/110/CE, munito di IBAN e ricaricabile anche tramite conto corrente; f) «Codice dell'amministrazione digitale» o «CAD»: il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82; g) «compratore»: il soggetto persona fisica che effettua materialmente l'acquisto di beni o servizi in qualita' di legale rappresentante, o in nome e per conto, del cessionario/committente e che, talvolta, puo' coincidere con quest'ultimo; h) «cessionario»: il soggetto, persona fisica o giuridica, cessionario o committente, che aderisce al Sistema PagoPA - Fatturazione automatica al fine di richiedere attraverso il sistema stesso, l'emissione della fattura per gli acquisti effettuati in suo nome o per suo conto, dal compratore; i) «esercente»: il soggetto, persona fisica o giuridica, cedente/prestatore che svolge attivita' di impresa o che esercita un'arte o una professione ed effettua la cessione di beni o prestazione di servizi, che aderisce al Sistema PagoPA - Fatturazione automatica e, tramite la stessa, emette la fattura; j) «fornitore di servizi di fatturazione elettronica»: il soggetto che aderisce al Sistema PagoPA - Fatturazione automatica e genera, nell'interesse dell'esercente, in base a un contratto di fornitura, la fattura elettronica trasmessa al Sistema di interscambio (SDI); k) «hash»: funzione matematica che genera, a partire da un'evidenza informatica, un'impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile a partire da questa, ricostruire l'evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti; l) «issuer»: la persona giuridica che emette lo strumento di pagamento utilizzato dal compratore; m) «circuito Pagobancomat»: il circuito domestico di carte di debito emesse dalle singole banche italiane aderenti attraverso la societa' Bancomat S.p.a.; n) «primary account number» o «PAN»: il numero identificativo di una carta di debito o di credito associato alla stessa fin dalla sua emissione; o) «payment card industry data security standard» o «PCI DSS»: gli standard di sicurezza dei sistemi informativi relativi agli strumenti di pagamento sviluppati dal Payment Card Industry Security Standard Council; p) «Sistema PagoPA - Fatturazione automatica» o «Sistema»: il sistema di raccolta delle transazioni di pagamento per la fatturazione automatica sviluppato ai sensi del presente decreto dalla societa' nell'ambito della piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, comma 2, del CAD; q) «point of sale» o «POS»: l'apparato fisico installato presso gli esercenti titolari di almeno un contratto con un acquirer per l'accettazione di strumenti di pagamento digitali; r) «servizio di fatturazione automatica» o «servizio»: il servizio erogato dalla societa' per il tramite del Sistema; s) «Sistema di interscambio» o «SDI»: il sistema di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008; t) «societa'»: la societa' PagoPA S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e che gestisce, ai sensi del medesimo articolo, la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del CAD; u) «transazione rilevante»: una transazione avvenuta tra compratore e esercente.