Art. 6 
 
              Monitoraggio e controllo degli interventi 
 
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  sono  responsabili  del
controllo e del monitoraggio  sulla  realizzazione  degli  interventi
finanziati con  le  risorse  di  cui  al  presente  provvedimento.  I
soggetti  attuatori,   se   diversi   dalle   regioni,   annualmente,
predispongono  e  trasmettono  alla  regione  o  provincia   autonoma
territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori  che
ne evidenzi lo stato di avanzamento in relazione alle somme  erogate,
a  tal  fine  utilizzando  gli  strumenti  di  reportistica  messi  a
disposizione  dal  sistema  di  monitoraggio  di   cui   al   decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  2. La relazione di  cui  al  comma  1  e'  trasmessa  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  a  seguito
della stipula di apposito accordo,  anche  ai  fini  dell'attivazione
delle procedure di revoca dei finanziamenti di  cui  all'art.  7  nei
confronti dei soggetti beneficiari. 
  3. I controlli sulle  attivita'  e  sugli  interventi  oggetto  del
presente decreto sono effettuati ai sensi dell'art. 248  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4. Si procede, in ogni caso, alla ripetizione delle spese sostenute
nei  confronti  del  responsabile  della  contaminazione,  anche   se
successivamente individuato, a cura del beneficiario  delle  risorse.
Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  253  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  5. Negli accordi di cui all'art. 4 e' riportato, ove  previsto  per
l'intervento ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
il relativo Codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i  soggetti
attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri  e  le
modalita' di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai  sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.