Art. 9 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di  una  procedura  valutativa  con  procedimento  a  sportello,
secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo
n. 123/1998. 
  2. I termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato sul
sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) e  per  estratto  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Con  il   medesimo
provvedimento, sono resi disponibili gli  schemi  in  base  ai  quali
devono essere presentate le domande  di  agevolazione  e  l'ulteriore
documentazione utile allo svolgimento dell'attivita'  istruttoria  da
parte del Ministero. 
  3. Le domande  di  agevolazione,  corredate  da  una  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei  requisiti  di
cui  all'art.  5  e  da  una  proposta  progettuale   contenente   la
descrizione dettagliata delle attivita' da svolgere per  le  fasi  di
concezione   e   pre-produzione   del   videogioco,   delle   risorse
professionali  coinvolte  e  dei  beni/servizi  da  acquisire,  delle
caratteristiche del prototipo da realizzare, delle spese e dei  costi
da sostenere, nonche' l'importo dell'agevolazione  richiesta,  devono
essere presentate, a partire dalla data fissata con il  provvedimento
di cui al comma 2,  esclusivamente  per  via  telematica,  attraverso
l'apposita procedura informatica resa disponibile sul  sito  internet
del Ministero (www.mise.gov.it). 
  4.  Ogni  impresa  puo'  presentare  al  massimo  due  domande   di
agevolazione in relazione a due diversi  progetti.  Ogni  domanda  di
agevolazione deve essere relativa alla realizzazione  di  un  singolo
progetto di cui all'art. 6. 
  5. Per  presentare  la  domanda  di  agevolazione,  l'impresa  deve
disporre: 
    a) dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato  al
registro delle imprese; 
    b) della firma digitale del legale rappresentante  o  di  un  suo
delegato all'interno della sua organizzazione. 
  6. Ai sensi dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
123/1998, le imprese hanno diritto alle  agevolazioni  esclusivamente
nei limiti delle disponibilita' finanziarie.  Il  Ministero  comunica
tempestivamente, con avviso a firma del direttore  generale  per  gli
incentivi alle imprese  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili. Qualora le risorse residue  non  consentano  l'integrale
accoglimento  delle  spese  ammissibili  previste  dalla  domanda  di
agevolazione,  le  agevolazioni  sono  concesse  in  misura  parziale
rispetto all'ammontare delle predette spese.