Art. 9 Procedura di accesso 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998. 2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero. 3. Le domande di agevolazione, corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e da una proposta progettuale contenente la descrizione dettagliata delle attivita' da svolgere per le fasi di concezione e pre-produzione del videogioco, delle risorse professionali coinvolte e dei beni/servizi da acquisire, delle caratteristiche del prototipo da realizzare, delle spese e dei costi da sostenere, nonche' l'importo dell'agevolazione richiesta, devono essere presentate, a partire dalla data fissata con il provvedimento di cui al comma 2, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it). 4. Ogni impresa puo' presentare al massimo due domande di agevolazione in relazione a due diversi progetti. Ogni domanda di agevolazione deve essere relativa alla realizzazione di un singolo progetto di cui all'art. 6. 5. Per presentare la domanda di agevolazione, l'impresa deve disporre: a) dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al registro delle imprese; b) della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all'interno della sua organizzazione. 6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese.