Art. 14 
 
                             Variazioni 
 
  1. Eventuali variazioni  dell'impresa  beneficiaria  conseguenti  a
operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita',
nonche'  variazioni  relative  agli   obiettivi   complessivi,   alla
tempistica di  realizzazione  o  alla  localizzazione  dei  progetti,
devono  essere  tempestivamente  comunicate  al  Ministero  affinche'
proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in
considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni. La
comunicazione deve essere accompagnata  da  un'argomentata  relazione
illustrativa. 
  2. Nel caso di operazioni societarie che comportino  la  variazione
del soggetto beneficiario, il Ministero procede  alla  verifica,  con
riferimento al nuovo soggetto, del possesso dei requisiti  soggettivi
previsti dal presente decreto. 
  3.  Fermo  restando  il  rispetto  degli  obiettivi  connessi  alla
realizzazione del progetto, le variazioni rispetto  alla  domanda  di
agevolazione  che  riguardano  l'ammontare  complessivo  delle  spese
sostenute, nonche' l'importo rendicontato per specifiche categorie di
spesa, non devono essere preventivamente comunicate  al  Ministero  e
sono valutate in fase di erogazione finale del contributo.