Art. 4 Gestione dell'intervento 1. L'intervento agevolativo previsto dal presente decreto e' gestito dal Ministero, che puo' avvalersi, attraverso la definizione di un'apposita convenzione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, in qualita' di societa' «in house» dello stesso Ministero, per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti l'accoglienza e l'istruttoria delle domande di agevolazione e la concessione ed erogazione dei contributi e degli adempimenti di natura tecnica connessi alla valutazione dei progetti. 2. I costi relativi alla convenzione di cui al comma 1 sono posti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123/1998, a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro il limite massimo del 4 (quattro) per cento delle medesime risorse.