Art. 4 
 
           Ulteriori modifiche al decreto 19 ottobre 2020 
 
  1. Al decreto 19 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 5, comma 1, le parole: «ad eccezione dei dati di  cui
al comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle  parole  «ad  eccezione
dei dati di cui al comma 2, lettere b) e c)»; 
    b) all'Allegato A, al paragrafo 2.11.1: 
      eliminare   le   parole   «Servizi   sanitari   erogati   dalle
parafarmacie:  ad  esempio   spese   relative   ad   ecocardiogramma,
spirometria,  holter  pressorio  e  cardiaco,  test   per   glicemia,
colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna»; 
      nella tabella delle codifiche della tipologia  di  spesa,  sono
eliminate le seguenti parole: 
        «AS Servizi sanitari erogati dalle parafarmacie:  ad  esempio
spese relative ad ecocardiogramma, spirometria,  holter  pressorio  e
cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione
della pressione sanguigna)». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 gennaio 2021 
 
                         Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta