Art. 2 Proroga degli incarichi delle figure professionali necessarie per il contact tracing 1. Al fine di garantire l'operativita' del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 (contact tracing), gli incarichi gia' conferiti ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020 e in essere alla data del 31 gennaio 2021 possono essere prorogati fino al 30 aprile 2021. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo di 20.813.650,00 euro, di cui 14.148.302,09 euro a valere sulle somme gia' stanziate ai sensi dell'art. 3 della citata ordinanza n. 709 del 2020 e 6.665.347,91 euro a valere sulle risorse gia' stanziate ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 712 del 15 novembre 2020. 3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sulle contabilita' speciali intestate ai presidenti di regione e provincia autonoma - soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.