Art. 2 
 
         Proroga degli incarichi delle figure professionali 
                  necessarie per il contact tracing 
 
  1. Al fine di garantire l'operativita' del  sistema  di  ricerca  e
gestione dei contatti dei casi di  COVID-19  (contact  tracing),  gli
incarichi gia' conferiti ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020 e
in essere alla data del 31 gennaio 2021 possono essere prorogati fino
al 30 aprile 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  si  provvede,  nel
limite massimo di 20.813.650,00 euro, di  cui  14.148.302,09  euro  a
valere sulle somme gia' stanziate ai sensi dell'art. 3  della  citata
ordinanza n. 709 del 2020 e 6.665.347,91 euro a valere sulle  risorse
gia' stanziate ai sensi  dell'art.  3  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 712 del 15 novembre 2020. 
  3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sulle  contabilita'
speciali intestate ai presidenti di regione e  provincia  autonoma  -
soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n.  630  del  3  febbraio  2020,
sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive
esigenze finanziarie.