Art. 3 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Alle occorrenze  finanziarie  di  cui  al  presente  decreto  si
provvede con  le  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  sul
capitolo di spesa  1811  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno per l'anno 2019 e corrispondenti capitoli per  gli  anni
successivi, gia' incrementate di euro 200.000 per l'anno  2019  e  di
euro 400.000 a decorrere dall'anno 2020, per effetto del citato  art.
1, comma 398, della legge n. 145 del 2018. 
  2.  Il  procedimento  di  monitoraggio  della   spesa   e'   svolto
semestralmente dai competenti uffici del Ministero dell'interno,  con
produzione annuale di un report da inviare ai competenti  Ispettorati
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato. 
  3. Laddove dal monitoraggio di cui al  comma  2  emergano  risparmi
strutturali,  si  procedera'  alla  rideterminazione   delle   misure
indennitarie previste dall'art. 2, incrementando  automaticamente  le
misure stesse in via percentuale, nel rispetto del  limite  di  spesa
autorizzato con lo stanziamento del citato capitolo 1811. Nel caso in
cui dal medesimo monitoraggio  emerga  che  l'andamento  della  spesa
possa determinare eccedenze, le misure indennitarie di cui all'art. 2
saranno proporzionalmente ridotte nel rispetto dello stanziamento del
predetto capitolo 1811.