Art. 3 Monitoraggio 1. Alle occorrenze finanziarie di cui al presente decreto si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo di spesa 1811 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2019 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, gia' incrementate di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2020, per effetto del citato art. 1, comma 398, della legge n. 145 del 2018. 2. Il procedimento di monitoraggio della spesa e' svolto semestralmente dai competenti uffici del Ministero dell'interno, con produzione annuale di un report da inviare ai competenti Ispettorati del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. Laddove dal monitoraggio di cui al comma 2 emergano risparmi strutturali, si procedera' alla rideterminazione delle misure indennitarie previste dall'art. 2, incrementando automaticamente le misure stesse in via percentuale, nel rispetto del limite di spesa autorizzato con lo stanziamento del citato capitolo 1811. Nel caso in cui dal medesimo monitoraggio emerga che l'andamento della spesa possa determinare eccedenze, le misure indennitarie di cui all'art. 2 saranno proporzionalmente ridotte nel rispetto dello stanziamento del predetto capitolo 1811.