Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), punti  3
e 4 e di cui alla lettera c) del presente decreto si  applicano  alle
istanze di accordo di sviluppo e accordo di programma successive alla
data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni  di  cui
al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, compatibilmente con lo  stato  dei  procedimenti
gia' avviati. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 13 novembre 2020 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 75