Art. 2 
 
               Monitoraggio dell'attuazione del Piano 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  con
decreto  del  Segretario  generale  del  Ministero  della  salute  e'
costituito  un  gruppo  di  lavoro  per  il  monitoraggio  semestrale
dell'attuazione  del  Piano  di   cui   all'art.   1,   composto   da
rappresentanti   del   Ministero   della   salute,   del    Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  del
Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Entro ventiquattro mesi dall'adozione del presente  decreto,  il
gruppo di lavoro di cui al comma 1 trasmette al Ministro della salute
una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui all'art. 1.