Art. 2 Monitoraggio dell'attuazione del Piano 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Segretario generale del Ministero della salute e' costituito un gruppo di lavoro per il monitoraggio semestrale dell'attuazione del Piano di cui all'art. 1, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. 2. Entro ventiquattro mesi dall'adozione del presente decreto, il gruppo di lavoro di cui al comma 1 trasmette al Ministro della salute una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui all'art. 1.