Art. 4 
 
                                Oneri 
 
  1. All'attuazione delle misure inserite nel Piano, si provvede  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione  vigente.  Dall'attuazione  del  presente  decreto   non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.