IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 20 della legge 11  marzo  1988,  n.  67  e  successive
modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale
di  interventi  in  materia  di  ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico  e  di
realizzazione di residenze  sanitarie  assistenziali  per  anziani  e
soggetti non autosufficienti; 
  Visto l'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni, il quale dispone che il  Ministero  della
salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze  e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  e  nei  limiti
delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e
nei bilanci regionali,  puo'  stipulare,  nell'ambito  dei  programmi
regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, accordi di programma con le regioni
e con altri soggetti pubblici interessati; 
  Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997, che  stabilisce  i  criteri  per
l'avvio della seconda fase del programma  nazionale  di  investimenti
previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5  dicembre  1997,
n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17  maggio  1999,  n.
144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di  gestione
tecnica,  amministrativa  e  finanziaria   attribuite   al   Comitato
interministeriale per la programmazione economica; 
  Visto l'art. 4, lettera b) della delibera CIPE n. 141 del 6  agosto
1999 recante «Regolamento concernente il  riordino  delle  competenze
del CIPE», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2  novembre
1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero  della
sanita' l'ammissione a  finanziamento  dei  progetti  in  materia  di
edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi
dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito  il  19  dicembre  2002  (rep.  atti  n.
1587/CSR),  concernente  la  semplificazione  delle   procedure   per
l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito  il  28  febbraio  2008  (rep.  atti  n.
65/CSR), concernente la definizione delle modalita' e  procedure  per
l'attuazione dei programmi di investimenti in sanita', a integrazione
dell'accordo del 19 dicembre 2002; 
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del  28  dicembre
1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla  legge  26  febbraio
1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma di investimenti, nonche' le leggi finanziarie  23  dicembre
1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27
dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n.
311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24  dicembre
2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191,  13
dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n.
228, 27 dicembre 2013, n. 147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28  dicembre
2015, n. 208, 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017, n. 205 e 30
dicembre 2018, n. 145 e 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Vista la deliberazione CIPE 18 dicembre 2008,  n.  97,  di  riparto
delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 24 dicembre 2007,  n.
244,  per  la  prosecuzione  del  programma   pluriennale   nazionale
straordinario di investimenti in sanita' ai sensi del  predetto  art.
20 della legge n. 67 del 1988, e  successive  modificazioni,  con  la
quale viene riservata una quota nella misura  di  euro  10.000.000,00
quale «Riserva per interventi urgenti individuati  dal  Ministro  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali»; 
  Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 24  luglio  2019  (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2020)  per  il  riparto
delle risorse stanziate  dall'art.  1,  comma  555,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e delle risorse residue  di  cui  all'art.  2,
comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191  per  la  prosecuzione
del programma straordinario di investimenti in sanita' art. 20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,  che  prevede
l'accantonamento di  una  riserva  pari  ad  euro  635.000.000,00  da
ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della
salute, adottati previa intesa  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano  ed  informativa  al  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica; 
  Vista la deliberazione assemblea legislativa n. 230 del 20 novembre
2019 della Regione Emilia-Romagna  recante  «Approvazione  interventi
dell'accordo di programma per il settore degli investimenti  sanitari
ai sensi dell'art. 20  della  legge  n.  67/1988;  V  fase  1°  e  2°
stralcio. (Delibera di giunta regionale in data 28 ottobre  2019,  n.
1811)», che approva il «Programma straordinario  di  investimenti  in
sanita' ex art. 20, legge n. 67/1988 - V fase  -  1°  stralcio  e  2°
stralcio»; 
  Vista la nota prot. n. 899692 del 10 dicembre  2019  (acquisita  al
prot. DGPROGS n. 37183/2019) di trasmissione da parte  della  Regione
Emilia-Romagna di una proposta di accordo di  programma  1°  stralcio
per un importo complessivo pari a euro  159.034.525,49  di  cui  euro
137.127.964,22    a    carico    dello    Stato,    costituito     da
trentotto interventi finanziati con l'utilizzo di parte delle risorse
ripartite dalla delibera CIPE n. 51/2019; 
  Visto che all'interno della citata proposta di accordo di programma
1° stralcio  inviata  dalla  Regione  Emilia-Romagna,  e'  ricompreso
l'intervento APC18  denominato  «Realizzazione  Hospice  area  centro
Modena» per un importo complessivo di euro 5.900.000,00 di  cui  euro
3.705.000,00 a carico dello Stato, e euro 2.195.000,00  a  valere  su
altre fonti di finanziamento; 
  Vista la nota prot. n. 467065 del  25  giugno  2020  (acquisita  al
prot. DGPROGS n. 13134/2020), con la quale la Regione  Emilia-Romagna
chiede, a parita' di quadro economico complessivo dell'intervento, di
verificare  la  possibilita'  di  poter  usufruire  di  un  ulteriore
contributo pari a euro 1.000.000,00 a valere  sulle  risorse  di  cui
all'art.  20,  legge  n.  67/1988,  per  il  su  indicato  intervento
«Realizzazione Hospice area centro Modena» inserito nella proposta di
accordo di programma 1° stralcio; 
  Tenuto conto che all'interno della citata proposta  di  accordo  di
programma 1° stralcio la  Regione  Emilia-Romagna  specifica  che  il
programma di investimento e' stato necessariamente suddiviso  in  due
fasi in quanto la proposta di accordo di programma 2°  stralcio,  che
utilizzera' la restante quota residua a carico  dello  Stato  pari  a
euro 165.300.000,00 ripartita alla regione  dalla  delibera  CIPE  n.
51/2019,  prevede  la  realizzazione  dell'Ospedale  di  Piacenza   e
dell'Ospedale  di  Carpi  le  cui   procedure   urbanistiche   e   di
progettazione  richiedono  un   tempo   significativamente   maggiore
rispetto alla progettazione degli interventi inseriti nella  proposta
di accordo di programma 1° stralcio in corso di valutazione; 
  Tenuto conto altresi', che la Regione Emilia-Romagna con la  citata
deliberazione assemblea legislativa  n.  230/2019,  ha  approvato  la
programmazione  degli  interventi  relativi  alla  realizzazione  del
«Nuovo ospedale di Piacenza» per un importo complessivo pari  a  euro
114.000.000,00 di cui euro 108.300.000,00 a carico dello Stato e  del
Nuovo ospedale di Carpi  per  un  importo  complessivo  pari  a  euro
60.000.000,00  di  cui  euro  57.000.000,00  a  carico  dello  Stato,
ricompresi nell'accordo di programma 2° stralcio,  da  sottoscriversi
successivamente; 
  Vista la nota prot. n. 496608 del  10  luglio  2020  dell'assessore
alle politiche della salute  della  Regione  Emilia-Romagna,  con  la
quale  richiede  al  Ministero  della  salute   «di   verificare   la
possibilita' di un finanziamento di 20 milioni di euro a valere sulle
risorse ex art. 20, legge n. 67/1988 quale contributo alla  copertura
finanziaria del quadro economico del Nuovo ospedale di Piacenza»,  in
quanto il costo della struttura, al netto delle tecnologie, e' pari a
circa 156,3 milioni di euro»; 
  Considerato che sulla quota di riserva per  interventi  urgenti  di
cui alla citata deliberazione CIPE n. 97/2008 sono  stati  destinati,
nel corso degli anni risorse pari a euro  8.746.158,50,  determinando
conseguentemente un residuo di euro 1.253.841,50; 
  Considerato che sulla quota di riserva per  interventi  urgenti  di
cui alla citata deliberazione CIPE n. 51/2019 sono  stati  destinati,
da  disposizioni  normative  risorse  pari  a  euro   447.998.205,00,
determinando conseguentemente un residuo di euro 187.001.795,00; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 14 settembre 2020 (rep. atti n. 157/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A valere sul programma di cui all'art.  20  della  legge  11  marzo
1988, n. 67,  nell'ambito  della  quota  di  riserva  per  interventi
urgenti di cui alla deliberazione CIPE 18 dicembre 2008,  n.  97,  e'
assegnato  alla  Regione  Emilia-Romagna  un   contributo   di   euro
1.000.000,00 per l'intervento denominato «Realizzazione Hospice  area
centro Modena».