Art. 4 
 
              Dirigenti con funzione tecnico-ispettiva 
 
  1. I posti di dirigente  con  funzione  tecnico-ispettiva,  per  un
totale di centonovanta  unita',  sono  assegnati  all'amministrazione
centrale,  in  posizione  di  dipendenza  funzionale  dal  Capo   del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, nel
numero di ventinove, e agli uffici scolastici regionali, in posizione
di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti ai  predetti  uffici,
nel numero di centosessantuno. I posti assegnati  all'amministrazione
centrale sono ripartiti dal Capo  del  Dipartimento  per  il  sistema
educativo di istruzione e formazione. 
  2. I dirigenti con funzione tecnico-ispettiva,  ferma  restando  la
collaborazione con  il  Ministro  per  la  formulazione  delle  prove
concernenti gli esami di Stato della  scuola  secondaria  di  secondo
grado, svolgono i loro compiti con riferimento alle seguenti aree: 
    sostegno alla progettazione e al supporto dei processi formativi; 
    supporto al processo di valutazione e autovalutazione; 
    supporto tecnico-didattico-pedagogico; 
    funzione  ispettiva  e  supporto   tecnico-scientifico   per   le
tematiche ed i processi definiti dall'amministrazione. 
  3. Con decreto  del  Ministro  sono  determinate  le  modalita'  di
esercizio della funzione tecnico-ispettiva.