Art. 4 Dirigenti con funzione tecnico-ispettiva 1. I posti di dirigente con funzione tecnico-ispettiva, per un totale di centonovanta unita', sono assegnati all'amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, nel numero di ventinove, e agli uffici scolastici regionali, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti ai predetti uffici, nel numero di centosessantuno. I posti assegnati all'amministrazione centrale sono ripartiti dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. 2. I dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, ferma restando la collaborazione con il Ministro per la formulazione delle prove concernenti gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado, svolgono i loro compiti con riferimento alle seguenti aree: sostegno alla progettazione e al supporto dei processi formativi; supporto al processo di valutazione e autovalutazione; supporto tecnico-didattico-pedagogico; funzione ispettiva e supporto tecnico-scientifico per le tematiche ed i processi definiti dall'amministrazione. 3. Con decreto del Ministro sono determinate le modalita' di esercizio della funzione tecnico-ispettiva.