(Provvedimento-art. 2)
                             Articolo 2 
                      (Modifiche al Titolo IV) 
 
1) Nel Capitolo 3, Sezione I, paragrafo 2, dopo il quarto  alinea  e'
    aggiunto il seguente  alinea:  "-  dagli  Orientamenti  dell'ESMA
    sulle prove di  stress  di  liquidita'  negli  OICVM  e  nei  FIA
    (ESMA34-39-897 IT) del 16 luglio 2020.". 
2) Nel Capitolo 3, Sezione II, e' aggiunto il seguente  paragrafo  17
    ("Prove di stress di liquidita'"). 
"17. Prove di stress di liquidita' 
  La Banca d'Italia puo' richiedere a  una  SGR,  SICAV  o  SICAF  la
trasmissione della documentazione relativa a una prova di  stress  di
liquidita' per contribuire a dimostrare la  capacita'  del  fondo  di
essere conforme  alle  disposizioni  applicabili,  anche  per  quanto
riguarda la possibilita' di soddisfare le richieste  di  rimborso  in
condizioni normali e di stress. 
  Nel caso in cui dalle prove di stress emergano rischi di liquidita'
rilevanti, la SGR, SICAV o SICAF ne informa tempestivamente la  Banca
d'Italia.  La  notifica  contiene  informazioni  sulle  posizioni  di
rischio rilevanti, sugli esiti delle prove di stress di liquidita'  e
sulle azioni adottate per fronteggiare i rischi rilevati (7). 
  La Banca d'Italia, anche in  relazione  a  situazioni  del  mercato
caratterizzate da richieste di rimborso di  importo  rilevante,  puo'
richiedere che le SGR, le SICAV  o  le  SICAF  comunichino  ulteriori
informazioni relative alle prove di stress di liquidita' (ad esempio,
informazioni sui  modelli  utilizzati  per  le  prove  di  stress  di
liquidita' e sui relativi risultati).". 
        (7) Per le regole in materia di divieti e  norme  prudenziali
        di contenimento e frazionamento del rischio, cfr.  Titolo  V,
        Capitolo 3.