(Provvedimento-art. 5)
                             Articolo 5 
                    (Modifiche all'AllegatoV.1.1) 
 
1) Nella Parte C, paragrafo VI.1, numero 9, dopo  la  numerazione  9,
    sono aggiunte le seguenti parole, "[Indicare alternativamente una
    delle due seguenti formulazioni:] Formulazione n. 1):". 
2) Nella Parte C, paragrafo VI.1, numero 9, dopo il  primo  capoverso
    e' aggiunto il seguente capoverso: "Formulazione n. 2): la SGR ha
    facolta' di sospendere per un arco di giorni determinato (che non
    potra' essere in  ogni  caso  superiore  a  quindici  giorni)  il
    diritto  di  rimborso  delle  quote  nel  caso  in  cui   vengano
    presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di  switch
    di importo cumulato superiore al [indicare  una  percentuale  non
    inferiore al  5%]  del  valore  complessivo  del  Fondo  che,  in
    relazione all'andamento dei mercati,  richiedano  smobilizzi  che
    potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. In  questi
    casi, la SGR comunica tempestivamente agli investitori la  durata
    della sospensione con  le  medesime  modalita'  previste  per  la
    pubblicazione del  valore  della  quota.  Le  richieste  ricevute
    durante  la  sospensione  si  intendono  pervenute  ai  fini  del
    rimborso alla scadenza della  sospensione  stessa.  La  SGR  puo'
    avvalersi di questa modalita' di sospensione  in  piu'  occasioni
    consecutive riconducibili al medesimo evento  eccezionale,  ferma
    restando la durata massima complessiva di un mese delle  predette
    sospensioni (4).". 
        (4)  Con  il  termine  un  mese  si  intende  un  periodo  di
        sospensione del diritto al rimborso della quota di 30  giorni
        solari. Ai fini del rispetto della durata massima complessiva
        di un mese, nel calcolo sono conteggiati solo i giorni  delle
        sospensioni   riconducibili   alla    medesima    circostanza
        eccezionale e non anche gli eventuali  intervalli  di  tempo,
        tra  queste  sospensioni,   nei   quali   i   rimborsi   sono
        ripristinati.