(Allegato-art. 51)
                              Art. 51. 
                   Elezioni, designazioni, nomine 
 
    1. La votazione per l'elezione degli organi e' valida se vi abbia
preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente
disposto dalla legge o dal presente statuto; essa avviene a scrutinio
segreto. 
    2. L'elezione delle cariche individuali e degli organi collegiali
e' disciplinata dal regolamento generale di Ateneo. 
    3. Il decano o altro organo previsto  da  questo  statuto  o  dai
regolamenti indice  l'elezione  nelle  cariche  individuali  e  degli
organi collegiali almeno sessanta giorni prima della  loro  scadenza;
il procedimento elettorale  deve  concludersi  al  piu'  tardi  dieci
giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire. 
    4. La mancata individuazione di  rappresentanti  di  una  o  piu'
componenti, in caso  di  non  raggiungimento  del  numero  minimo  di
votanti previsto o in caso di non raggiungimento del numero  previsto
di eletti, non  pregiudica  la  validita'  della  composizione  degli
organi, purche' sia garantita la presenza della maggioranza  assoluta
dei componenti. 
    5. Per l'elezione, la nomina o la designazione  alle  cariche  di
rettore e  componente  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione, coordinatore del nucleo di valutazione, direttore di
Dipartimento,  i  soggetti  eletti,  nominati  o   designati   devono
assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata  del
mandato prima della data di collocamento a riposo.