Art. 51. Elezioni, designazioni, nomine 1. La votazione per l'elezione degli organi e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto; essa avviene a scrutinio segreto. 2. L'elezione delle cariche individuali e degli organi collegiali e' disciplinata dal regolamento generale di Ateneo. 3. Il decano o altro organo previsto da questo statuto o dai regolamenti indice l'elezione nelle cariche individuali e degli organi collegiali almeno sessanta giorni prima della loro scadenza; il procedimento elettorale deve concludersi al piu' tardi dieci giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire. 4. La mancata individuazione di rappresentanti di una o piu' componenti, in caso di non raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o in caso di non raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validita' della composizione degli organi, purche' sia garantita la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. 5. Per l'elezione, la nomina o la designazione alle cariche di rettore e componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, coordinatore del nucleo di valutazione, direttore di Dipartimento, i soggetti eletti, nominati o designati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.