Art. 6 
 
                    Controlli sulle importazioni 
 
  Gli organismi di controllo verificano che le comunicazioni, di  cui
all'art.  5  del  presente  decreto,  contengano  elementi  idonei  a
consentire   che   l'importazione   avvenga   in   conformita'   alle
disposizioni del reg. (CE) n. 1235/2008, ed accertano la  completezza
e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore al
fine di verificarne  la  corrispondenza  con  le  partite  importate,
nonche' la relativa tracciabilita'. 
  Gli  organismi  di  controllo  assicurano,  per  ogni   importatore
controllato, una frequenza dei  controlli  basata  su  una  specifica
valutazione del rischio di inosservanza  delle  norme  di  produzione
biologica tenendo conto delle quantita' dei prodotti  importati,  dei
risultati  dei  precedenti  controlli,  del  rischio  di  scambio  di
prodotti,  nonche'  di  qualsiasi  altra  informazione  relativa   al
sospetto  di  non  conformita'  del  prodotto  biologico   importato.
Nell'allegato 1 del presente decreto sono stabiliti i criteri  minimi
per l'elaborazione della valutazione del  rischio  degli  importatori
biologici. 
  I controlli, se del caso non preannunciati,  devono  assicurare  il
rispetto delle disposizioni di cui  all'art.  83  del  reg.  (CE)  n.
889/2008 per quanto riguarda le modalita' di trasporto. 
  Nell'allegato 2 del  presente  decreto  sono  stabiliti  i  criteri
minimi per l'elaborazione della valutazione del  rischio  finalizzata
al campionamento obbligatorio delle partite importate. 
  Tale attivita' di campionamento e' svolta anche presso la dogana di
arrivo prima dell'immissione in libera pratica della partita, secondo
le modalita' di  intervento  previste  dalla  circolare  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli n. 13/D del 2 agosto 2013  e  dalla  nota
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. RU002802 del 28  dicembre
2018. 
  I campioni prelevati presso gli importatori, ai sensi dell'allegato
2, punto 1) del presente decreto, non  rientrano  nel  computo  delle
percentuali minime  di  campioni  che  ogni  anno  gli  organismi  di
controllo devono analizzare ai sensi dell'art. 65, paragrafo  1,  del
regolamento CE n. 889/2008. 
  L'organismo di controllo, qualora rilevi non conformita' durante  i
controlli effettuati  presso  la  dogana  di  arrivo  della  partita,
trasmette al Ministero una segnalazione OFIS  ai  sensi  del  decreto
ministeriale n. 14458/2011, informando l'ufficio doganale competente.