Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della
specialita'   medicinale   ZOLGENSMA   (onasemnogene    abeparvovec),
autorizzata con procedura  centralizzata  europea  dalla  Commissione
europea con decisione C(2020)3362 del 18 maggio 2020 (rettificata con
decisione della Commissione europea C(2020)5579 del 10  agosto  2020)
ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero: 
      EU/1/20/1443. 
    Titolare A.I.C.: Novartis Gene Therapies EU Limited. 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29 marzo  2012,  n.  53,  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17,  comma  10  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie  avanzate
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 48, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario» e,  in  particolare,
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Visto l'art. 1, comma 400 della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205  («Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020») e, in particolare, l'art. 1, commi 408-409,  con
i quali e' stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un Codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina AIFA del 29 ottobre  2004  («note  AIFA  2004  -
revisione delle note CUF»)  e  successive  modificazioni,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  259  del  4
novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera  c)  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Vista la domanda presentata in data 26 maggio  2020  con  la  quale
l'azienda  Novartis  Gene  Therapies  EU  Limited   ha   chiesto   la
classificazione in regime di rimborsabilita' a  carico  del  Servizio
sanitario  nazionale   del   medicinale   «Zolgensma»   (onasemnogene
abeparvovec); 
  Vista la determina AIFA n. 126266/2020  del  12  novembre  2020  di
inserimento del  medicinale  «Zolgensma»  (onasemnogene  abeparvovec)
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre  1996,  n.  648,
per il trattamento entro i primi sei mesi di  vita  di  pazienti  con
diagnosi genetica (mutazione biallelica nel gene  SMN1  e  fino  a  2
copie del gene SMN2) o diagnosi clinica di atrofia muscolare  spinale
di  tipo  1  (SMA  1),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 286 del 17 novembre 2020; 
  Visti   i   pareri   espressi    dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nelle sue  sedute  del  5  agosto  2020
(straordinaria), 16, 18 e 23 settembre  2020,  11-13  novembre  2020,
10-12 febbraio 2021 e 8 marzo 2021 (seduta permanente COVID-19); 
  Visto il parere reso dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella  sua
seduta del 23-25 febbraio 2021; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
  Vista la deliberazione n. 18 del 9  marzo  2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                     Descrizione del medicinale 
                    e attribuzione numero A.I.C. 
 
  Alla specialita' medicinale  ZOLGENSMA  (onasemnogene  abeparvovec)
nelle confezioni indicate vengono attribuiti  i  seguenti  numeri  di
identificazione nazionale. 
  Confezioni: 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   2×
flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773016/E (in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   2×
flaconcino da 5,5 ml, 1× flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773028/E
(in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   1×
flaconcino da 5,5 ml, 2× flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773030/E
(in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   3×
flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773042/E (in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   2×
flaconcino da 5,5 ml, 2× flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773055/E
(in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   1×
flaconcino da 5,5 ml, 3× flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773067/E
(in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   4×
flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773079/E (in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   2×
flaconcino da 5,5 ml, 3× flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773081/E
(in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   1×
flaconcino da 5,5 ml, 4× flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773093/E
(in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   5×
flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773105/E (in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   2×
flaconcino da 5,5 ml, 4× flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773117/E
(in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   1×
flaconcino da 5,5 ml, 5× flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773129/E
(in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   6×
flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773131/E (in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   2×
flaconcino da 5,5 ml, 5× flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773143/E
(in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   1×
flaconcino da 5,5 ml, 6× flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773156/E
(in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   7×
flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773168/E (in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   2×
flaconcino da 5,5 ml, 6× flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773170/E
(in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   1×
flaconcino da 5,5 ml, 7× flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773182/E
(in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   8×
flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773194/E (in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   2×
flaconcino da 5,5 ml, 7× flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773206/E
(in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   1×
flaconcino da 5,5 ml, 8× flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773218/E
(in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   9×
flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773220/E (in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   2×
flaconcino da 5,5 ml, 8× flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773232/E
(in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   1×
flaconcino da 5,5 ml, 9× flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773244/E
(in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -  10×
flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773257/E (in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   2×
flaconcino da 5,5 ml, 9× flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773269/E
(in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   1×
flaconcino  da  5,5  ml,  10×  flaconcino  da  8,3  ml  -  A.I.C.  n.
048773271/E (in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -  11×
flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773283/E (in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   2×
flaconcino  da  5,5  ml,  10×  flaconcino  da  8,3  ml  -  A.I.C.  n.
048773295/E (in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   1×
flaconcino  da  5,5  ml,  11×  flaconcino  da  8,3  ml  -  A.I.C.  n.
048773307/E (in base 10); 
    2×10^13 genomi vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -  12  ×
flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773319/E (in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   2×
flaconcino  da  5,5  ml,  11×  flaconcino  da  8,3  ml  -  A.I.C.  n.
048773321/E (in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   1×
flaconcino  da  5,5  ml,  12×  flaconcino  da  8,3  ml  -  A.I.C.  n.
048773333/E (in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -  13×
flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773345/E (in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   2×
flaconcino da 5,5  ml,  12  ×  flaconcino  da  8,3  ml  -  A.I.C.  n.
048773358/E (in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -   1×
flaconcino  da  5,5  ml,  13×  flaconcino  da  8,3  ml  -  A.I.C.  n.
048773360/E (in base 10); 
    2×10^13  genomi  vettoriali/ml  soluzione  per  infusione  -  14×
flaconcino da 8,3 ml - A.I.C. n. 048773372/E (in base 10). 
 
Indicazioni terapeutiche. 
  Indicazione terapeutica autorizzata: 
    «Zolgensma» e' indicato per il trattamento di: 
      pazienti  con  atrofia  muscolare  spinale  (SMA)  5q  con  una
mutazione biallelica nel gene SMN1 e una diagnosi clinica di SMA tipo
1, oppure 
      pazienti con SMA 5q con una mutazione biallelica nel gene  SMN1
e fino a tre copie del gene SMN2. 
  Indicazione terapeutica rimborsata: 
    «Zolgensma» e' indicato per il trattamento dell'atrofia muscolare
spinale (SMA) 5q in pazienti con peso fino a 13,5 kg: 
      diagnosi clinica di SMA di tipo 1 ed esordio nei primi sei mesi
di vita, oppure 
      diagnosi genetica di SMA di tipo 1  (mutazione  biallelica  nel
gene SMN1 e fino a due copie del gene SMN2).