Art. 2 
 
                  Disposizioni finanziarie e finali 
 
  1. Dall'entrata in vigore del presente decreto non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate per la finanza pubblica. 
  2. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto,  le
amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 28 dicembre 2020 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Speranza         
      Il Ministro        
dello sviluppo economico 
       Patuanelli        

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, n. 476