IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
                     del Ministero dell'economia 
                           e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                     del Ministero della salute 
 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive modificazioni ed integrazioni,  concernente  il  Sistema
tessera  sanitaria  gestito  dal  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze; 
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, concernente  il
Sistema di allerta Covid-19; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero della salute, del 3 giugno 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell' 8 giugno 2020 n. 144, il quale prevede
le funzionalita' rese disponibili dal Sistema tessera  sanitaria  per
le finalita' di cui al citato art.  6  del  decreto-legge  30  aprile
2020, n. 28, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  giugno
2020, n. 70; 
  Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il quale
prevede l'istituzione del servizio nazionale di  risposta  telefonica
per  la  sorveglianza  sanitaria  e  che  i  dati  relativi  ai  casi
diagnosticati  di  positivita'  al   virus   SARS-Cov-2   sono   resi
disponibili  al  predetto  servizio  nazionale  anche  attraverso  il
Sistema    tessera    sanitaria    ovvero    tramite    sistemi    di
interoperabilita'; 
  Vista l'Ordinanza n. 34 del 19 dicembre 2020 della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Commissario straordinario per l'attuazione e
il  coordinamento  delle   misure   di   contenimento   e   contrasto
dell'emergenza epidemiologica Covid-19, concernente  il  Servizio  di
supporto telefonico sblocco Immuni, in attuazione del citato art.  20
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  la  quale  prevede,  tra
l'altro, in materia di Sistema tessera sanitaria: 
    all'art. 4, la gestione da parte del  Sistema  tessera  sanitaria
del Codice univoco nazionale  (CUN)  che  identifica  univocamente  a
livello  nazionale  gli  esiti  dei  test  per  l'accertamento  della
positivita' al virus SARS-Cov-2; 
    agli articoli 3, 5 e 6, la comunicazione dei dati degli esiti dei
test da parte delle Regioni e province autonome  al  Sistema  tessera
sanitaria; 
    all'art. 8, le funzionalita'  del  Sistema  Tessera  sanitaria  a
supporto per il Call center di Immuni per lo sblocco dell'app Immuni,
attraverso l'utilizzo del CUN; 
    all'art. 7, che il Sistema tessera sanitaria associa ad ogni  CUN
l'eventuale sblocco dell'app Immuni effettuato,  qualsiasi  stata  la
modalita' di sblocco effettuato e che, a tal fine, i Dipartimenti  di
prevenzione  delle  ASL  comunicano  anche  il  codice  fiscale   del
paziente,  fra  i  dati  di  cui  al  citato  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della
salute, del 3 giugno 2020; 
  Visto il documento  aggiornato,  predisposto  dal  Ministero  della
salute, di valutazione di impatto di cui al citato art.  6,  comma  2
del  decreto-legge  30  aprile   2020,   n.   28,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 giugno  2020,  n.  70,  il  quale,  tra
l'altro, prevede anche la funzione  di  sblocco  dell'app  Immuni  in
autonomia da parte del paziente, per  la  quale  il  Sistema  tessera
sanitaria deve rendere disponibili al backend del Sistema di  allerta
Covid-19 le necessarie funzionalita' definite nel presente decreto; 
  Considerato che il Ministero della salute, in qualita' di  titolare
del trattamento ai sensi del predetto art. 6, comma 1  l'art.  6  del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, designa il Ministero dell'economia
e delle finanze quale responsabile esterno del trattamento  dei  dati
di cui al presente decreto; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005  n.  82  e  successive
modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il Codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018  n.  101,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)»; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali espresso con il provvedimento n. 66  del  25  febbraio
2021, ai sensi  dell'art.  36,  paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)
2016/679; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  di
  concerto con il Ministero della salute, del 3 giugno 2020 
 
  1. Al decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero della  salute,  del  3  giugno  2020,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 1, comma 1, dopo la  lettera  g),  sono  aggiunte  le
seguenti lettere: 
      «h) «CUN», Codice univoco nazionale, generato dal  Sistema  TS,
che identifica univocamente a livello nazionale gli esiti  dei  test,
ai sensi dell'ordinanza n. 34 del 19 dicembre 2020  della  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri   -   Commissario   straordinario   per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  di  contenimento  e
contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19; 
      i) «app Immuni», componente mobile (app) del Sistema di allerta
Covid-19; 
      l)  «sblocco  dell'app  Immuni»,  insieme  di  operazioni   che
consentono all'utente dell'app Immuni  di  procedere  al  caricamento
delle proprie TEK. » 
    b) all'art. 2, comma 3,  dopo  la  lettera  b),  e'  aggiunta  la
seguente lettera: «c) il codice fiscale del paziente» 
    c) dopo l'art. 2, e' aggiunto il seguente articolo: 
  «Art. 2-bis Utilizzo del CUN per lo sblocco dell'app Immuni tramite
il Sistema TS 
  1. Oltre alle  modalita'  previste  dall'Ordinanza  n.  34  del  19
dicembre  2020  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure di  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
Covid-19, per le finalita' di sblocco dell'app Immuni in autonomia da
parte del paziente, il Sistema TS,  secondo  le  modalita'  descritte
nell'Allegato A, rende disponibili al backend del Sistema di  allerta
Covid-19 le funzionalita' per: 
    a)  la  verifica  dell'esistenza  del  CUN  con  esito   positivo
associato al paziente per  il  quale  risulti  assegnata  la  tessera
sanitaria che termini con le 8 cifre comunicate dal paziente in  fase
di sblocco dell'app Immuni; 
    b) a fronte del completamento del caricamento delle TEK da  parte
del paziente, invalidare il codice CUN, cosi' da  impedirne  utilizzi
successivi per lo sblocco dell'app Immuni dallo stesso paziente; 
    c) in caso di assistiti asintomatici, rendere disponibile la data
del prelievo del tampone abbinato al CUN. 
  2. Ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza n. 34 del 19  dicembre  2020
della  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   -   Commissario
straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle  misure  di
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica  Covid-19,  il
Sistema Tessera Sanitaria associa ad  ogni  CUN  l'eventuale  sblocco
dell'app Immuni effettuato, qualsiasi stata la modalita'  di  sblocco
effettuato.» 
    d) l'Allegato  A  e'  sostituito  dall'Allegato  A  del  presente
decreto.  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 18 marzo 2021 
 
                                               Il Ragioniere generale 
                                                     dello Stato      
                                                      Mazzotta        
 
Il Segretario generale 
        Ruocco