Art. 9 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente  ordinanza  si  provvede,  cosi'  come
disposto con delibera del Consiglio  dei  ministri  del  26  febbraio
2021, nel limite di euro 2.650.000,00. 
  2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 24,  commi  1  e  2,  del
decreto legislativo n. 1 del 2018 sono  trasferite,  con  vincolo  di
destinazione, per gli interventi previsti  nel  piano  approvato  dal
Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  al  bilancio  della
Provincia autonoma di Trento, anche a titolo  di  rimborso  di  spese
gia' sostenute, e gestite sulla base dell'ordinamento provinciale. Le
risorse assegnate sono erogate secondo modalita'  concordate  tra  il
Dipartimento della protezione  civile  e  la  Provincia  autonoma  di
Trento e rendicontate ai sensi della legge provinciale  14  settembre
1979, n. 7. 
  3. L'erogazione delle  risorse  di  cui  al  comma  1  avviene  con
accredito  sul  conto  di  tesoreria  unica  aperto  presso  la  sede
provinciale di Trento. 
  4.  Gli  interventi  sono  disposti  direttamente  dalla  Provincia
autonoma di Trento, sulla base del proprio ordinamento. Le deroghe di
cui all'art. 3, riferite ad ambiti non di competenza provinciale,  si
applicano anche per le  attivita'  non  inserite  nel  piano  di  cui
all'art. 1  poste  in  essere  direttamente  dalla  stessa  Provincia
autonoma  di  Trento  per  la  realizzazione  delle  finalita'  della
presente ordinanza. 
  5. In  relazione  alle  peculiarita'  dell'ordinamento  finanziario
statutario, anche con riguardo  alla  finanza  locale,  la  Provincia
autonoma di Trento puo' differire i termini per l'adozione di atti  e
strumenti a carattere finanziari e di  bilancio  dei  comuni  per  il
tempo strettamente necessario al fine di assicurare, sulla  base  del
proprio ordinamento, un'efficace attuazione della presente ordinanza,
e comunque, non oltre il 31 luglio 2021.