(Allegato 1-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norma per la Viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione  dei  vini  delle  sottozone  «Montebaldo»,  «La   Rocca»,
«Sommacampagna»  devono  essere  quelle  tradizionali  della  zona  e
comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati  le  specifiche
caratteristiche. I  vigneti,  pertanto  devono  trovarsi  su  terreni
ritenuti idonei per la produzione della denominazione di  origine  di
cui si tratta; sono, pertanto, da escludere i terreni  eccessivamente
umidi o insufficientemente soleggiati. 
    2. La resa massima di uva ammessa  per  la  produzione  dei  vini
delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca»,  «Sommacampagna»  non  deve
essere  superiore   a   10   tonnellate   per   ettaro.   In   annate
eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata  a  detto
limite purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. 
    3. Le uve destinate alla vinificazione dei vini  della  sottozone
«Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» al momento della  raccolta,
nel loro insieme, devono assicurare un titolo alcolometrico  volumico
naturale minimo di 11% vol.