Art. 10 Piano di risanamento e piano di finanziamento di gruppo centralizzati 1. L'ultima societa' controllante italiana presenta un piano unico nei casi in cui i presupposti per la presentazione del piano di risanamento si verificano per piu' di una delle imprese di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) appartenenti al gruppo. Il piano, comprende gli elementi indicati all'art. 5, riferiti sia all'ultima societa' controllante sia alle imprese controllate, e gli elementi di cui all'art. 9, comma 1, riferiti al gruppo. 2. L'ultima societa' controllante presenta un piano unico nei casi in cui i presupposti per la presentazione del piano di finanziamento si verificano per piu' di una delle imprese di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) appartenenti al gruppo. Il piano, comprende gli elementi indicati all'art. 7, riferiti sia all'ultima societa' controllante sia alle imprese controllate, e gli elementi di cui all'art. 9, comma 1, riferiti al gruppo. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il piano predisposto dall'ultima societa' controllante e' approvato, per quanto di competenza, dall'organo amministrativo delle imprese del gruppo per le quali si sono verificati i presupposti per la presentazione del piano di risanamento o di finanziamento.