Art. 10 
 
Piano di risanamento e piano di finanziamento di gruppo centralizzati 
 
  1. L'ultima societa' controllante italiana presenta un piano  unico
nei casi in cui i presupposti  per  la  presentazione  del  piano  di
risanamento si verificano per  piu'  di  una  delle  imprese  di  cui
all'art. 3, lettere a), b) e c) appartenenti  al  gruppo.  Il  piano,
comprende gli elementi indicati all'art. 5, riferiti  sia  all'ultima
societa' controllante sia alle imprese controllate, e gli elementi di
cui all'art. 9, comma 1, riferiti al gruppo. 
  2. L'ultima societa' controllante presenta un piano unico nei  casi
in cui i presupposti per la presentazione del piano di  finanziamento
si verificano per piu' di  una  delle  imprese  di  cui  all'art.  3,
lettere a), b) e c) appartenenti al gruppo. Il piano,  comprende  gli
elementi  indicati  all'art.  7,  riferiti  sia  all'ultima  societa'
controllante sia alle imprese controllate,  e  gli  elementi  di  cui
all'art. 9, comma 1, riferiti al gruppo. 
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il piano predisposto dall'ultima
societa'  controllante  e'  approvato,  per  quanto  di   competenza,
dall'organo amministrativo delle imprese del gruppo per le  quali  si
sono verificati i presupposti  per  la  presentazione  del  piano  di
risanamento o di finanziamento.