Art. 2 Definizioni 1. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni. In aggiunta, si intende per: a) «alta direzione»: l'amministratore delegato, il direttore generale nonche' la dirigenza responsabile ad alto livello del processo decisionale e di attuazione delle strategie; b) «codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private; c) «fabbisogno di solvibilita' globale»: il fabbisogno individuato secondo le disposizioni di cui all'art. 30-ter, comma 2, lettera a), del codice e di cui all'art. 262 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014; d) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale; e) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'art. 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione; f) «piano di risanamento»: il piano presentato dall'impresa, anche su richiesta dell'IVASS, a seguito della rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' a livello individuale, ai sensi dell'art. 222 del codice, o a livello di gruppo, ai sensi dell'art. 227 del codice; g) «piano di finanziamento»: il piano a breve termine presentato dall'impresa, anche su richiesta dell'IVASS, a seguito della rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale minimo a livello individuale, ai sensi dell'art. 222-bis del codice, o a livello di gruppo, ai sensi dell'art. 216-quinquies del codice; h) «requisito patrimoniale di solvibilita'»: il requisito calcolato, a livello individuale, secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, II e III, e, a livello di gruppo, secondo le disposizioni di cui all'art. 216-ter e seguenti del codice e relative disposizioni di attuazione; i) «requisito patrimoniale minimo»: il requisito calcolato, a livello individuale, secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione IV, e, a livello di gruppo, secondo le disposizioni di cui all'art. 216-quinquies, comma 2, del codice; j) «ultima societa' controllante italiana»: la societa' di cui all'art. 210, comma 2, del codice o la societa' individuata dall'IVASS ai sensi dell'art. 210, comma 3, del codice.