Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ove  non  diversamente  specificato,  ai  fini   del   presente
regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo  7
settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni. In
aggiunta, si intende per: 
    a) «alta  direzione»:  l'amministratore  delegato,  il  direttore
generale nonche'  la  dirigenza  responsabile  ad  alto  livello  del
processo decisionale e di attuazione delle strategie; 
    b) «codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  e
successive modificazioni ed integrazioni,  recante  il  codice  delle
assicurazioni private; 
    c)  «fabbisogno   di   solvibilita'   globale»:   il   fabbisogno
individuato secondo le disposizioni di cui all'art. 30-ter, comma  2,
lettera a), del codice e di cui all'art. 262 del regolamento delegato
(UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014; 
    d) «organo amministrativo»: il consiglio  di  amministrazione  o,
ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il
sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile,  il  consiglio
di  gestione  ovvero,  per  le  sedi  secondarie,  il  rappresentante
generale; 
    e) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle  imprese
che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'art. 2380,
comma 1, del  codice  civile,  il  consiglio  di  sorveglianza  o  il
comitato per il controllo sulla gestione; 
    f) «piano di  risanamento»:  il  piano  presentato  dall'impresa,
anche  su  richiesta  dell'IVASS,   a   seguito   della   rilevazione
dell'inosservanza  del  requisito  patrimoniale  di  solvibilita'   a
livello individuale, ai sensi dell'art. 222 del codice, o  a  livello
di gruppo, ai sensi dell'art. 227 del codice; 
    g) «piano di finanziamento»: il piano a breve termine  presentato
dall'impresa,  anche  su  richiesta  dell'IVASS,  a   seguito   della
rilevazione dell'inosservanza del  requisito  patrimoniale  minimo  a
livello individuale, ai sensi  dell'art.  222-bis  del  codice,  o  a
livello di gruppo, ai sensi dell'art. 216-quinquies del codice; 
    h)  «requisito  patrimoniale  di  solvibilita'»:   il   requisito
calcolato, a livello individuale, secondo le disposizioni di  cui  al
Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, II e III, e, a livello di gruppo,
secondo le disposizioni di cui all'art. 216-ter e seguenti del codice
e relative disposizioni di attuazione; 
    i) «requisito patrimoniale minimo»:  il  requisito  calcolato,  a
livello individuale, secondo le disposizioni di cui  al  Titolo  III,
Capo  IV-bis,  Sezione  IV,  e,  a  livello  di  gruppo,  secondo  le
disposizioni di cui all'art. 216-quinquies, comma 2, del codice; 
    j) «ultima societa' controllante italiana»: la  societa'  di  cui
all'art.  210,  comma  2,  del  codice  o  la  societa'   individuata
dall'IVASS ai sensi dell'art. 210, comma 3, del codice.