Art. 5 
 
           Contenuto del piano di risanamento individuale 
 
  1. Il piano di risanamento delle imprese di cui all'art. 3, lettere
a), b) e c) contiene almeno i seguenti dati e informazioni: 
    a) evidenza delle circostanze che hanno condotto alla rilevazione
dell'inosservanza del  requisito  patrimoniale  di  solvibilita'  con
particolare  riferimento  al  monitoraggio   su   base   continuativa
assicurato dal sistema di gestione dei rischi; 
    b) analisi delle cause che hanno  determinato  la  situazione  di
crisi specificando: 
      (i) se si tratti di cause endogene o esogene; 
      (ii) se le cause siano attinenti a  uno  o  piu'  dei  seguenti
rischi: sottoscrizione, mercato, credito, liquidita', operativo; 
      (iii) le eventuali carenze nel sistema di gestione dei rischi; 
    c) gli effetti delle cause di cui alla lettera b): 
      (i)  sulla  solvibilita'  e  sulla   liquidita'   dell'impresa,
riportando gli indicatori rilevanti, il momento temporale  a  cui  si
riferiscono, le modalita' e le ipotesi di calcolo sottostanti nonche'
il confronto con la propensione al rischio e con le  relative  soglie
di tolleranza in essere; 
      (ii) sull'operativita' e sull'organizzazione dell'impresa; 
    d) individuazione delle strategie che si intendono  adottare  per
il ripristino, entro sei mesi dalla rilevazione dell'inosservanza, di
un adeguato livello di  fondi  propri  ammissibili  a  copertura  del
requisito patrimoniale di solvibilita' o per la riduzione del profilo
di rischio, con specifico riferimento: 
      (i) alla propensione al rischio; 
      (ii) agli obiettivi, in particolare, relativi alle politiche di
investimento,  al  posizionamento   dell'impresa   nel   mercato   di
riferimento, alla politica di riassicurazione e alle altre misure  di
attenuazione del rischio; 
      (iii) alle misure di governo societario in  termini  di  regole
gestionali e di controlli, con particolare riferimento al sistema  di
gestione dei rischi e  alle  funzioni  fondamentali  o  essenziali  e
importanti; 
      (iv) agli assetti proprietari; 
    e) indicazione delle misure operative di dettaglio che  l'impresa
ha adottato o intende adottare in attuazione delle scelte strategiche
di cui al punto d). Per ciascuna delle misure, l'impresa: 
      (i) motiva l'adozione e  valuta  la  possibilita'  di  successo
tenuto conto  dei  vincoli  derivanti  dagli  eventuali  ostacoli  di
carattere   pratico   o   giuridico,   dalla   situazione    generale
dell'economia e dalle caratteristiche dell'impresa; 
      (ii) indica gli organi, le unita' organizzative  e  i  soggetti
responsabili per l'esecuzione delle stesse  e  i  relativi  tempi  di
attuazione; 
      (iii) valuta i possibili effetti reputazionali per l'impresa  e
per il mercato; 
    f) previsione degli effetti delle misure di  risanamento  di  cui
alle lettere d) ed e) con la  proiezione  delle  rilevanti  grandezze
economiche e patrimoniali, valutate secondo i principi  utilizzati  a
fini di vigilanza, su un orizzonte temporale almeno pari a tre anni e
con indicazione, almeno, degli  elementi  di  cui  all'art.  223-ter,
comma 1, lettere  a),  b)  e  d)  del  codice  e  del  fabbisogno  di
solvibilita'  globale.  L'impresa   confronta   gli   indicatori   di
solvibilita' desumibili dalle predette previsioni con la  propensione
al rischio e le relative soglie di tolleranza; 
    g) previsione degli effetti delle misure di risanamento di cui ai
punti d) ed e) sul bilancio di  esercizio  con  la  proiezione  delle
rilevanti  grandezze  economiche  e  patrimoniali  su  un   orizzonte
temporale almeno pari a tre anni e  con  indicazione,  almeno,  degli
elementi di cui all'art. 223-ter, comma 1, lettere a), b)  e  c)  del
codice; 
    h) previsione degli effetti delle misure di risanamento di cui ai
punti d) ed e) sulla situazione di liquidita' con la  proiezione  dei
flussi di cassa in entrata e in  uscita  su  un  orizzonte  temporale
almeno pari a tre anni; 
    i) indicazione delle principali ipotesi di stima delle previsioni
di cui ai punti f), g) e h) e indicazione degli scostamenti rilevanti
dalle ipotesi utilizzate per l'ultima relazione sulla valutazione del
rischio e della solvibilita' dell'impresa; 
    j)  indicazione  delle  unita'  organizzative  incaricate   della
gestione dei dati, della  stima  delle  ipotesi  e  dell'elaborazione
delle previsioni di cui ai punti f), g) e h); 
    k) il piano di comunicazione dello stato di  crisi  con  evidenza
delle modalita',  dei  responsabili,  dei  tempi,  dei  mezzi  e  dei
soggetti, interni ed esterni, destinatari della comunicazione. 
  2. Qualora l'impresa abbia ripristinato l'osservanza del  requisito
patrimoniale  di  solvibilita'  entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione del piano, le informazioni da riportare  sono  graduate
secondo un principio di proporzionalita' e le proiezioni  di  cui  al
comma 1, lettere da  f)  ad  h),  sono  effettuate  su  un  orizzonte
temporale di un anno.