Art. 5 Contenuto del piano di risanamento individuale 1. Il piano di risanamento delle imprese di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) contiene almeno i seguenti dati e informazioni: a) evidenza delle circostanze che hanno condotto alla rilevazione dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' con particolare riferimento al monitoraggio su base continuativa assicurato dal sistema di gestione dei rischi; b) analisi delle cause che hanno determinato la situazione di crisi specificando: (i) se si tratti di cause endogene o esogene; (ii) se le cause siano attinenti a uno o piu' dei seguenti rischi: sottoscrizione, mercato, credito, liquidita', operativo; (iii) le eventuali carenze nel sistema di gestione dei rischi; c) gli effetti delle cause di cui alla lettera b): (i) sulla solvibilita' e sulla liquidita' dell'impresa, riportando gli indicatori rilevanti, il momento temporale a cui si riferiscono, le modalita' e le ipotesi di calcolo sottostanti nonche' il confronto con la propensione al rischio e con le relative soglie di tolleranza in essere; (ii) sull'operativita' e sull'organizzazione dell'impresa; d) individuazione delle strategie che si intendono adottare per il ripristino, entro sei mesi dalla rilevazione dell'inosservanza, di un adeguato livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilita' o per la riduzione del profilo di rischio, con specifico riferimento: (i) alla propensione al rischio; (ii) agli obiettivi, in particolare, relativi alle politiche di investimento, al posizionamento dell'impresa nel mercato di riferimento, alla politica di riassicurazione e alle altre misure di attenuazione del rischio; (iii) alle misure di governo societario in termini di regole gestionali e di controlli, con particolare riferimento al sistema di gestione dei rischi e alle funzioni fondamentali o essenziali e importanti; (iv) agli assetti proprietari; e) indicazione delle misure operative di dettaglio che l'impresa ha adottato o intende adottare in attuazione delle scelte strategiche di cui al punto d). Per ciascuna delle misure, l'impresa: (i) motiva l'adozione e valuta la possibilita' di successo tenuto conto dei vincoli derivanti dagli eventuali ostacoli di carattere pratico o giuridico, dalla situazione generale dell'economia e dalle caratteristiche dell'impresa; (ii) indica gli organi, le unita' organizzative e i soggetti responsabili per l'esecuzione delle stesse e i relativi tempi di attuazione; (iii) valuta i possibili effetti reputazionali per l'impresa e per il mercato; f) previsione degli effetti delle misure di risanamento di cui alle lettere d) ed e) con la proiezione delle rilevanti grandezze economiche e patrimoniali, valutate secondo i principi utilizzati a fini di vigilanza, su un orizzonte temporale almeno pari a tre anni e con indicazione, almeno, degli elementi di cui all'art. 223-ter, comma 1, lettere a), b) e d) del codice e del fabbisogno di solvibilita' globale. L'impresa confronta gli indicatori di solvibilita' desumibili dalle predette previsioni con la propensione al rischio e le relative soglie di tolleranza; g) previsione degli effetti delle misure di risanamento di cui ai punti d) ed e) sul bilancio di esercizio con la proiezione delle rilevanti grandezze economiche e patrimoniali su un orizzonte temporale almeno pari a tre anni e con indicazione, almeno, degli elementi di cui all'art. 223-ter, comma 1, lettere a), b) e c) del codice; h) previsione degli effetti delle misure di risanamento di cui ai punti d) ed e) sulla situazione di liquidita' con la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita su un orizzonte temporale almeno pari a tre anni; i) indicazione delle principali ipotesi di stima delle previsioni di cui ai punti f), g) e h) e indicazione degli scostamenti rilevanti dalle ipotesi utilizzate per l'ultima relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilita' dell'impresa; j) indicazione delle unita' organizzative incaricate della gestione dei dati, della stima delle ipotesi e dell'elaborazione delle previsioni di cui ai punti f), g) e h); k) il piano di comunicazione dello stato di crisi con evidenza delle modalita', dei responsabili, dei tempi, dei mezzi e dei soggetti, interni ed esterni, destinatari della comunicazione. 2. Qualora l'impresa abbia ripristinato l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita' entro il termine previsto per la presentazione del piano, le informazioni da riportare sono graduate secondo un principio di proporzionalita' e le proiezioni di cui al comma 1, lettere da f) ad h), sono effettuate su un orizzonte temporale di un anno.