Art. 6 Relazione sull'esecuzione del piano di risanamento individuale 1. L'impresa presenta all'IVASS una relazione, approvata dall'organo amministrativo, concernente le misure adottate in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilita' o alla riduzione del suo profilo di rischio al fine di garantire la conformita' al requisito stesso, entro quindici giorni dalla data prevista dal codice per il ripristino dell'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilita'. La relazione e' presentata successivamente ogni tre mesi e fino a che l'IVASS ne ravvisi l'opportunita', per riferire sui progressi nell'adozione delle misure operative contenute nel piano. 2. La relazione di cui al comma 1 contiene almeno: a) un aggiornamento sullo stato di implementazione delle misure operative di dettaglio adottate di cui all'art. 5, comma 1, lettera e); b) l'indicazione degli scostamenti piu' significativi dalle principali ipotesi di stima delle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere f), g) e h); c) l'indicazione aggiornata dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale di solvibilita' e del requisito patrimoniale minimo; d) l'indicazione aggiornata del fabbisogno di solvibilita' globale.