Art. 6 
 
   Relazione sull'esecuzione del piano di risanamento individuale 
 
  1.  L'impresa   presenta   all'IVASS   una   relazione,   approvata
dall'organo  amministrativo,  concernente  le  misure   adottate   in
relazione al ripristino del livello di  fondi  propri  ammissibili  a
copertura del requisito patrimoniale di solvibilita' o alla riduzione
del suo profilo di rischio al fine di  garantire  la  conformita'  al
requisito stesso, entro  quindici  giorni  dalla  data  prevista  dal
codice per il ripristino dell'osservanza del  requisito  patrimoniale
di solvibilita'. La relazione e' presentata successivamente ogni  tre
mesi e fino a che l'IVASS ne ravvisi l'opportunita', per riferire sui
progressi nell'adozione delle misure operative contenute nel piano. 
  2. La relazione di cui al comma 1 contiene almeno: 
    a) un aggiornamento sullo stato di implementazione  delle  misure
operative di dettaglio adottate di cui all'art. 5, comma  1,  lettera
e); 
    b)  l'indicazione  degli  scostamenti  piu'  significativi  dalle
principali ipotesi di stima delle previsioni di cui all'art. 5, comma
1, lettere f), g) e h); 
    c) l'indicazione aggiornata dei mezzi finanziari  destinati  alla
copertura delle  riserve  tecniche,  del  requisito  patrimoniale  di
solvibilita' e del requisito patrimoniale minimo; 
    d)  l'indicazione  aggiornata  del  fabbisogno  di   solvibilita'
globale.