Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  27  ottobre
2016, recante l'estensione degli effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 26 ottobre 2016 hanno  colpito  il  territorio  delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  ottobre
2016, recante ulteriore estensione degli effetti della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi  sismici  che
il giorno 30 ottobre 2016  hanno  nuovamente  colpito  il  territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  20  gennaio
2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che
hanno colpito nuovamente i territori delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017,  nonche'  degli  eccezionali
fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle
medesime regioni a partire dalla seconda decade  dello  stesso  mese,
sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di  emergenza
dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il  seguente:
"4-quinquies. Lo  stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata  nel  S.O.  n.  62
della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il
termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  e'  stato  prorogato  al  31
dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art.
57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito  in
legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma,  il  Commissario  straordinario  puo'  nominare  fino  a   due
sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   Struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17
settembre 2020; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76  recante  "Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale",  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   commissario   ha
rispettivamente nominato  i  sub-commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021,  «Tramite  le
ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario  straordinario:
a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati,  urgenti  e  di
particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b)  individua
il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione  dell'intervento;  c)
determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da
parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei  principi  di  cui  al
successivo art. 2; d) individua  il  sub-Commissario  competente,  ai
sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al
fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e  dei  nuclei
urbani  dei  comuni  maggiormente  colpiti   dagli   eventi   sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un concorso di progettazione di  cui  all'articolo  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a per l'individuazione del  personale  da  adibire  alle
attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo
- contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in  particolare  l'art.
2; 
  Vista  la  nota  n.  8285   del   17   marzo   2021   del   rettore
dell'Universita' degli studi di Camerino e relativo allegato, con cui
e' stata richiesta l'immediata attivazione dei  poteri  speciali  con
riguardo  agli  interventi  di  ricostruzione   degli   immobili   di
proprieta'   dell'universita'   medesima   oggetto   della   presente
ordinanza; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici dell'Universita' degli studi di Camerino e dalla struttura del
sub-commissario, come risultante dalla relazione del  sub-commissario
allegata alla presente ordinanza Allegato n. 1; 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: 
    a) sulla base del documento del Comune di Camerino, allegato alla
relazione,  circa  il  ripristino  dell'accessibilita'  dei   luoghi,
ricompresi in zona perimetrata ove sono ubicati gli edifici gia' sedi
dell'Universita'  degli  studi   di   Camerino   individuati,   nello
specifico, in Palazzo  Varano,  Collegio  Fazzini,  Palazzo  Ribechi,
Palazzo Battibocca, edificio San Domenico,  edificio  Granelli,  Polo
studenti  (ex  Magistrali),  i  luoghi   interessati   sono   tornati
accessibili solo dal mese di febbraio 2021 a seguito degli interventi
di ripristino della viabilita'; 
    b) che la prolungata  inaccessibilita'  ai  luoghi  ha  provocato
gravi  ritardi  negli   interventi   e   un   crescente   progressivo
ammaloramento degli edifici, ivi  compresi  quelli  storici,  nonche'
delle  opere  provvisionali  e  di  consolidamento,  che  rischia  di
compromettere la stabilita' delle singole strutture e il  loro  stato
di conservazione, con il conseguente potenziale verificarsi di  danni
irrimediabili a  persone  e  cose,  tra  cui  al  patrimonio  storico
architettonico e a  quello  librario  e  archivistico  costituito  da
decine di migliaia di testi custoditi presso la biblioteca nei locali
di Palazzo Granelli e di Palazzo Da Varano; 
    c) tale situazione rende urgenti, e non piu' procrastinabili, gli
interventi oggetto della presente ordinanza; 
    d) si rende necessario garantire quanto prima la ripresa piena ed
effettiva  delle  attivita'  accademiche   di   didattica,   ricerca,
trasferimento  tecnologico  e  ospitalita'  di  studenti  e   docenti
dell'universita',  molti  dei  quali  provenienti  da   fuori   sede,
attraverso  la  disponibilita'  di  adeguati  spazi,  in  particolare
nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19; 
    e) gli edifici su cui intervenire sono  collocati  perlopiu'  nel
centro storico;  il  programma  straordinario  di  ricostruzione  del
Comune  di  Camerino,  PSR,  mette  in  luce  l'interrelazione  della
ricostruzione di tali opere con quella privata per la  disponibilita'
di aree di cantiere, l'accessibilita', l'organizzazione dei piani  di
sicurezza di edifici contermini, il  carattere  identitario-culturale
di volano socio-economico rivestito da tali opere; 
    f) la ricostruzione degli edifici  dell'Universita'  di  Camerino
riveste  carattere  di  criticita'  ai  sensi  e  per   gli   effetti
dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di  soggetti
coinvolti,  per  l'impatto  della  presenza  dell'universita'   sulle
attivita' imprenditoriali ed economiche ad essa connesse  o  comunque
collegate, e per le interconnessioni e interazioni  funzionali  nella
ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza,  in  gran
parte   particolarmente   complessi   in    relazione    alle    loro
caratteristiche storiche e architettoniche, e tra  detti  edifici  ed
altri,  pubblici  e  privati,  adiacenti  o  prospicienti  quelli  in
oggetto; 
  Considerato che in relazione alla criticita' degli interventi sopra
evidenziata, si rende necessario un programma di recupero unitario  e
coordinato  per  le   sopracitate   interazioni   tra   gli   edifici
interessati, nonche' per quelle tra gli edifici in oggetto e le altre
strutture  dell'universita',  al  fine  di  consentire   la   ripresa
dell'attivita' didattica, di ricerca e amministrativa nel minor tempo
possibile ricollocando negli spazi preposti uffici, aule, biblioteche
e altri servizi, attualmente ospitati in strutture temporanee o altri
spazi, restituendo questi ultimi alle loro ordinarie destinazioni; 
  Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'attivazione  dei  poteri
commissariali speciali di cui  all'ordinanza  n.  110  del  2020,  in
quanto  gli  interventi  di  ricostruzione  delle  sopracitate   sedi
dell'Universita' degli studi di Camerino si qualificano come opere  e
lavori urgenti e di particolare criticita'; 
  Considerato che sono inseriti nell'Allegato  1  dell'ordinanza  109
del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi ai seguenti  edifici  di
proprieta' dell'Universita' degli  studi  di  Camerino  con  relativa
stima previsionale  di  spesa:  Palazzo  Ribechi  (id  ord  814)  per
1.254.000,00 euro, Collegio Fazzini (id  ord  827)  per  5.400.000,00
euro e Palazzo Da Varano (id ord 1098) per 13.251.840,00 euro; 
  Considerato che dall'istruttoria compiuta dall'USR  e'  emersa,  al
fine di realizzare compiutamente le opere in oggetto,  l'esigenza  di
modificare e integrare gli  importi  previsionali  di  spesa  di  cui
all'ordinanza n. 109 secondo i seguenti  importi  stimati  da  scheda
CIR: Palazzo Ribechi per euro 1.082.715 (modifica in diminuzione  per
euro 171.285,00), Collegio Fazzini per euro 5.940.000,00 (modifica in
aumento  per  euro  540.000,00)  e  Palazzo  Da   Varano   per   euro
13.251.840,00 (invariato), per un fabbisogno complessivo  stimato  in
aumento di euro 368.715,00 fermo restando  che  l'importo  definitivo
sara' stabilito solo  a  seguito  del  progetto  come  approvato  nel
livello di progettazione previsto per ciascun intervento; 
  Considerato che dalla citata  relazione  emerge  la  necessita'  di
recuperare   al   piu'   presto   la   piena   capacita'    sistemica
dell'Universita' di Camerino integrando  gli  interventi  citati  con
quelli relativi a Palazzo  Battibocca,  complesso  di  San  Domenico,
edificio  Granelli,  Polo  studenti  (ex  Magistrali),  non  compresi
nell'Allegato 1  all'ordinanza  n.  109  del  2020,  per  un  importo
rispettivamente,   secondo   una   stima   previsionale,   di    euro
5.268.582,00, di euro 9.544.298,40, di euro 4.313.616,60  e  di  euro
1.500.000,00,   per   un   totale   complessivo   stimato   di   euro
20.626.497,00; 
  Considerato che, per  quanto  sopra,  per  la  realizzazione  degli
interventi  e'  stimato  un   importo   complessivo   pari   a   euro
40.901.052,00, di cui 19.905.840,00  trovano  copertura  nelle  somme
stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020; 
  Visto il «programma integrato di recupero delle strutture UNICAM» e
il relativo cronoprogramma, redatti dall'Universita' degli  studi  di
Camerino; 
  Ritenuto di approvare il Piano degli interventi di  recupero  delle
strutture dell'Universita' degli studi di Camerino come  da  Allegato
n.  1  alla  presente  ordinanza,  per  gli  importi   di   carattere
previsionale di cui all'ordinanza n. 109 del 2020, oltre  alla  somma
di carattere previsionale di euro 19.905.840,00  per  gli  interventi
non compresi nella suddetta ordinanza e salvo eventuali  modifiche ed
integrazioni secondo  quanto  disposto  dall'art.  8  della  presente
ordinanza, nel limite massimo di euro 40.901.052,00; 
  Ritenuto   di   individuare,   per   l'intervento   integrato    di
ricostruzione dell'Universita' degli studi di Camerino,  ai  sensi  e
per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-Commissario
l'ing.  Gianluca  Loffredo,  in  ragione  della  sua  competenza   ed
esperienza professionale; 
  Considerato che il citato programma  integrato  di  recupero  delle
strutture  dell'Universita'  degli  studi  di  Camerino  attesta  che
l'Ateneo negli ultimi tre  anni  ha  gestito  contratti  pubblici  di
appalti di lavori per un importo pari a 52.050.000 euro, e  che  tale
importo  e'  superiore  a  quello  stimato   per   la   realizzazione
dell'intervento  unitario  di  ricostruzione  delle   sedi   storiche
dell'Universita' degli studi di Camerino; 
  Considerato che dalla  relazione  del  sub-Commissario  emerge  che
fanno  parte  delle  strutture  tecnico  amministrative  dell'Ateneo,
l'area «Edilizia, manutenzioni e sicurezza», il macro settore «Affari
legali, atti negoziali e gare» e l'area  «Pianificazione,  finanza  e
controllo», e che il personale in organico a tali strutture  consente
la gestione diretta dell'intervento da parte  dell'Universita'  degli
studi di Camerino, rendendosi  necessario  un  limitato  supporto  di
specifiche professionalita' esterne di complemento; 
  Ritenuto  pertanto  che  l'Universita'  degli  studi  di   Camerino
presenti  i  necessari  requisiti  di   capacita'   organizzativa   e
professionale  per  svolgere  le  funzioni  di   soggetto   attuatore
dell'intervento unitario relativo alla ricostruzione  di  Palazzo  Da
Varano,  Collegio  Fazzini,  Palazzo  Ribechi,  Palazzo   Battibocca,
edificio  San  Domenico,  edificio  Granelli,   Polo   studenti   (ex
Magistrali) in deroga al limite di cui all'art. 15, comma 1,  lettera
e-bis), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate  specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione  degli  interventi  con  oneri  a  carico  dei   quadri
economici degli interventi da realizzare; 
  Considerato che, ai fini dell'accelerazione  degli  interventi,  il
soggetto  attuatore  potra'  eventualmente   anche   procedere   alla
esternalizzazione  di  tutte  o  parte   delle   attivita'   tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  l'attivita'
di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  del
18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  e  che  tale
attivita', essendo propedeutica alla  realizzazione  dell'intervento,
debba essere effettuata con la massima tempestivita'; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione  dell'intervento  da  parte  del  soggetto   attuatore,
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria  e  architettura  e  l'attivita'  di  progettazione  di
importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del  decreto
legislativo n. 50 del 2016,  nel  rispetto  dei  principi  richiamati
dagli articoli 4 e  30  del  codice  dei  contratti  pubblici  e  dei
principi di tutela  della  salute,  dell'ambiente,  dei  diritti  dei
lavoratori; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza  della  ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  degli
immobili dell'Universita' di studi di Camerino; 
  Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo
n.  50  del  2016,  quanto  al  numero  di  operatori  economici   da
consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del  principio  di
concorrenza e rotazione; 
  Considerato che l'art. 2, comma 4,  del  decreto-legge  n.  76  del
2020, nel  riconoscere  particolare  rilevanza,  tra  gli  altri,  al
settore  dell'edilizia  scolastica,  stabilisce  che   «le   stazioni
appaltanti,  per  l'affidamento  delle  attivita'  di  esecuzione  di
lavori, servizi e forniture  nonche'  dei  servizi  di  ingegneria  e
architettura,   inclusa   l'attivita'   di   progettazione,   e   per
l'esecuzione dei  relativi  contratti,  operano  in  deroga  ad  ogni
disposizione  di  legge»,  prevedendo  pertanto,  in  tali  casi,  la
possibilita' di derogare alle procedure ordinarie; 
  Considerato che dalla citata relazione del  sub-Commissario  emerge
che e' necessario provvedere con  urgenza  agli  affidamenti  inclusi
negli  interventi  di  cui  alla  presente  ordinanza,   propedeutici
all'avvio  degli  interventi  per  ragioni   di   coerenza   con   il
cronoprogramma,  al  fine   di   pervenire   ad   una   significativa
accelerazione della tempistica  di  affidamento  e  quindi  anche  di
realizzazione,  in  attuazione  del  principio   di   semplificazione
dell'azione amministrativa, senza  che  si  verifichi  lesione  della
concorrenza,  anche  in  considerazione  dell'attuale   momento   che
caratterizza   il   mercato,   ed   e'   pertanto   utile   procedere
all'affidamento diretto in deroga  ai  limiti  di  cui  all'art.  36,
lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto: 
    a) l'edificio «Ex Magistrali» non  ha  subito  danni  gravi,  non
presenta vincoli ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n.  42
del 2004, pur essendo collocato nel centro storico; il cantiere  puo'
essere gestito in modo da non interferire in modo complicato con  gli
edifici contermini; la stima del costo complessivo  degli  interventi
risulta  inferiore  a  1.000.000,00  euro;  l'edificio  puo'   essere
riammesso  alle  sue  funzioni  pre-sisma  nell'arco   di   un   anno
dall'emissione della presente ordinanza; 
    b) Palazzo Ribechi presenta una dimensione e una complessita'  di
realizzazione inferiore rispetto agli altri  edifici  inseriti  nella
presente ordinanza speciale e che,  come  riportato  nella  relazione
preparata dalla Universita' degli studi di Camerino, Palazzo  Ribechi
«nei tempi  piu'  brevi  possibili  contribuirebbe  a  compensare  la
domanda di posti letto in studentati o  foresterie,  che  si  prevede
sara' certamente incrementata con l'ultimazione del nuovo  Centro  di
ricerca delle Scienze chimiche previsto per la  primavera-estate  del
2021. In particolare, le foresterie sono necessarie con  urgenza  per
sostenere le politiche di  Ateneo  mirate  ad  incrementare  Visiting
Professor  e  Visiting  Researcher  con  l'intento  di  mantenere  la
visibilita' di UNICAM nel panorama internazionale»; 
  Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione  e  semplificazione
delle  procedure,  derogare  agli  articoli  95  e  97  del   decreto
legislativo  n.  50  del  2016  relativamente  alla  possibilita'  di
adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche
sopra la soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50  del
2016 e alla possibilita' di  esercitare  la  facolta'  di  esclusione
automatica delle offerte per gli importi pari o inferiori a quelli di
cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  e  che  non
abbiano  carattere  trasfrontaliero,  ferma  restando  l'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto derogare all'art. 59 del decreto  legislativo  n.  50  del
2016, al fine di ridurre i costi e i  tempi  di  realizzazione  delle
opere, consentendo di porre a base di gara  il  progetto  definitivo,
fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire  la
consegna dei lavori; 
  Considerato necessario, al fine del piu' corretto coordinamento tra
gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi,  prevedere  la
possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano
relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi  i  casi  di
particolare specializzazione tecnica che richiedono  la  presenza  di
diverse e  specifiche  professionalita'  o  le  ipotesi  di  recupero
modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente  fruibile  in
tempi piu' rapidi; 
  Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE,
consente  alle  stazioni  appaltanti  di  introdurre  un  limite   al
subappaltato soltanto  in  ragione  della  particolare  natura  delle
prestazioni oggetto di  gara,  e  non  pone  limiti  quantitativi  al
subappalto; 
  Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli  interventi,  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine
di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Ritenuto, ai fini  della  concreta  e  immediata  attuazione  degli
interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,
prevedendo che gli interventi costituiscano variante  agli  strumenti
urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito
della Conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza; 
  Ritenuto necessario avvalersi di un Collegio consultivo tecnico per
ogni singolo contratto facente parte dell'intervento  unitario,  allo
scopo  di  pervenire  alla  rapida  risoluzione  delle   controversie
finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e  alle
interazioni tra  gli  interventi  e,  pertanto,  ritenuto  necessario
derogare ai limiti temporali e di importo previsti  dall'art.  6  del
citato  decreto-legge  n.  76  del  2020  adottando   una   specifica
disciplina  per  gli  interventi  dell'Universita'  degli  studi   di
Camerino; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  Conferenza
dei servizi speciali di cui all'ordinanza n.  110  del  2020,  e  che
pertanto occorre specificarne la disciplina; 
  Vista  la  relazione  della  Direzione  generale  della   struttura
commissariale, che attesta la necessaria disponibilita' delle risorse
sulla  contabilita'  speciale  di  cui  all'art.  4,  comma  3,   del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 7 aprile  2021
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Individuazione dell'intervento 
                di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1.  Ai  sensi  delle  norme  e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa, e' individuato e approvato come urgente  e  di  particolare
criticita' il  complesso  degli  interventi  di  ricostruzione  della
«Universita' degli studi di Camerino», nel territorio  della  Regione
Marche, interessata dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal
24 agosto 2016. Gli  interventi  in  oggetto  sono  meglio  descritti
nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, che ne costituisce  parte
integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati
con relativa stima previsionale: 
    a) Palazzo Da Varano, importo da scheda  congruita'  dell'importo
richiesto (C.I.R.) euro 13.251.840,00 gia' autorizzato  ex  ordinanza
109 (ID 1098); 
    b) Palazzo Ribechi, importo da scheda  C.I.R.  euro  1.082.715,00
gia' autorizzato ex ordinanza 109 (ID 827) per euro 1.254.000; 
    c) Collegio Fazzini importo da scheda  C.I.R.  euro  5.940.000,00
gia' autorizzato ex ordinanza 109 (ID 827) per euro 5.400.000; 
    d) Palazzo Battibocca, importo da QTE euro 5.268.582,00; 
    e) San Domenico, importo da QTE euro 9.544.298,40; 
    f) Edificio Granelli, importo da QTE euro 4.313.616,60; 
    g)  Polo  studenti  Ex   Magistrali,   importo   da   QTE.   euro
1.500.000,00. 
  2. Gli interventi di cui  al  comma  1,  lettere  d),  e),  f),  g)
integrano quelli inclusi nell'ordinanza n. 109 del 2020. 
  3. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere di particolare
urgenza ai sensi e per gli  effetti  dell'ordinanza  n.  110  del  21
novembre 2020 per i seguenti motivi come evidenziati dalla  relazione
del sub-Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta  con
l'Universita' degli studi di Camerino: 
    a) sono ubicati in  centro  storico,  in  zona  perimetrata  resa
accessibile solo dal mese di febbraio 2021 a seguito degli interventi
di ripristino  della  viabilita'.  L'inaccessibilita'  ai  luoghi  ha
provocato gravi ritardi negli interventi e un  crescente  progressivo
ammaloramento degli edifici, ivi  compresi  quelli  storici,  nonche'
delle  opere  provvisionali  e  di  consolidamento,  che  rischia  di
compromettere la stabilita' delle singole strutture e il  loro  stato
di conservazione, con il conseguente potenziale verificarsi di  danni
irrimediabili a  persone  e  cose,  tra  cui  al  patrimonio  storico
architettonico e a  quello  librario  e  archivistico  costituito  da
migliaia di testi  custoditi  presso  la  biblioteca  nei  locali  di
Palazzo Granelli e di Palazzo Da Varano; 
    b) si rende necessario garantire quanto prima la ripresa piena ed
effettiva  delle  attivita'  accademiche   di   didattica,   ricerca,
trasferimento  tecnologico  e  ospitalita'  di  studenti  e   docenti
dell'universita',  molti  dei  quali  provenienti  da   fuori   sede,
attraverso  la  disponibilita'  di  adeguati  spazi,  in  particolare
nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  4. La ricostruzione degli edifici dell'Universita' degli  studi  di
Camerino riveste  carattere  di  criticita'  come  evidenziato  dalla
relazione del  sub-Commissario  redatta  a  seguito  dell'istruttoria
congiunta con l'Universita' degli studi di Camerino, ai sensi  e  per
gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per il numero
di soggetti coinvolti, per l'impatto della presenza  dell'Universita'
sulle attivita' imprenditoriali ed  economiche  ad  essa  connesse  o
comunque  collegate,  e  per  le   interconnessioni   e   interazioni
funzionali nella ricostruzione degli edifici  di  cui  alla  presente
ordinanza, in gran parte particolarmente complessi in relazione  alle
loro caratteristiche storiche e architettoniche, e tra detti  edifici
ed altri, pubblici e privati,  adiacenti  o  prospicienti  quelli  in
oggetto. 
  5.  In  relazione  alla  criticita'  degli  interventi   si   rende
necessario un programma di recupero  unitario  e  coordinato  per  le
ineliminabili interazioni tra gli edifici  interessati,  nonche'  tra
questi e le altre strutture dell'universita', al fine  di  consentire
la ripresa dell'attivita' didattica, di ricerca e amministrativa  nel
minor tempo possibile ricollocando negli spazi preposti uffici, aule,
biblioteche  e  altri  servizi,  attualmente  ospitati  in  strutture
temporanee  o  altri  spazi,  restituendo  questi  ultimi  alle  loro
ordinarie destinazioni. 
  6. Al fine di assicurare la pronta attuazione  delle  opere  e  dei
lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai
rappresentanti dell'universita' ed il sub-Commissario,  nell'Allegato
n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e  lavori
previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia  di  intervento  e  gli
oneri   complessivi,   comprensivi   anche   di   quelli    afferenti
all'attivita' di progettazione, alle altre  spese  tecniche  ed  alle
prestazioni     specialistiche      derivanti      dall'effettuazione
dell'intervento.