Art. 3 Individuazione del soggetto attuatore 1. In ragione della unitarieta' degli interventi, l'Universita' degli studi di Camerino e' individuata quale soggetto attuatore per tutti gli interventi di cui all'art. 1, in deroga al limite di cui all'art. 15, comma 1, lettera e-bis), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. 2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Universita' degli studi di Camerino e' considerata soggetto attuatore idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato nel citato programma integrato di recupero delle strutture: a) che l'Ateneo negli ultimi tre anni ha gestito contratti pubblici di appalti di lavori per un importo pari a 52.050.000 euro e che tale importo e' superiore a quello stimato per la realizzazione dell'intervento unitario di ricostruzione delle sedi storiche dell'Universita' degli studi di Camerino; b) che fanno parte delle strutture tecnico amministrative dell'Ateneo, l'area «Edilizia, manutenzioni e sicurezza», il macro settore «Affari legali, atti negoziali e gare» e l'area «Pianificazione, finanza e controllo» e che il personale in organico a tali strutture consente la gestione diretta dell'intervento da parte dell'Universita' degli studi di Camerino, rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalita' esterne di complemento. 3. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui ai commi 7 e 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.