Art. 3 
 
                Individuazione del soggetto attuatore 
 
  1. In ragione della  unitarieta'  degli  interventi,  l'Universita'
degli studi di Camerino e' individuata quale soggetto  attuatore  per
tutti gli interventi di cui all'art. 1, in deroga al  limite  di  cui
all'art. 15, comma 1, lettera e-bis), del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189. 
  2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Universita' degli studi di
Camerino  e'  considerata  soggetto   attuatore   idoneo   ai   sensi
dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per  le  motivazioni  di
cui  in  premessa,  in  quanto  ha  attestato  nel  citato  programma
integrato di recupero delle strutture: 
    a) che l'Ateneo  negli  ultimi  tre  anni  ha  gestito  contratti
pubblici di appalti di lavori per un importo pari a 52.050.000 euro e
che tale importo e' superiore a quello stimato per  la  realizzazione
dell'intervento  unitario  di  ricostruzione  delle   sedi   storiche
dell'Universita' degli studi di Camerino; 
    b)  che  fanno  parte  delle  strutture  tecnico   amministrative
dell'Ateneo, l'area «Edilizia, manutenzioni e  sicurezza»,  il  macro
settore  «Affari  legali,   atti   negoziali   e   gare»   e   l'area
«Pianificazione, finanza e controllo» e che il personale in  organico
a tali strutture consente  la  gestione  diretta  dell'intervento  da
parte dell'Universita' degli studi di Camerino, rendendosi necessario
un  limitato  supporto  di  specifiche  professionalita'  esterne  di
complemento. 
  3.  Per  le  attivita'   di   assistenza   tecnica,   giuridica   e
amministrativa,  anche   di   tipo   specialistico,   connesse   alla
realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi,
con  oneri  a  carico  dei  quadri  economici  degli  interventi   da
realizzare, di professionalita' individuate con le modalita'  di  cui
ai commi 7 e 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.