Art. 4 
 
                Struttura di monitoraggio e supporto 
                    al complesso degli interventi 
 
  1. Per il monitoraggio  ed  il  supporto  dei  processi  tecnici  e
amministrativi di attuazione del complesso degli  interventi,  presso
il  soggetto  attuatore,   opera   una   struttura   coordinata   dal
sub-Commissario   e   composta   da   professionalita'    qualificate
individuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo
periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020, il cui costo  e'  ricompreso
nel limite del 2% dell'importo dei lavori. 
  2.  Le  professionalita'  di   cui   al   comma   1,   nelle   more
dell'attivazione  delle  convenzioni  di  cui  all'art.   8,   ultimo
capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate
dal sub-Commissario: 
    a) mediante affidamento  diretto  dei  servizi  di  supporto  nel
limite di euro  150.000,  nel  caso  di  affidamento  di  servizi  ad
operatori economici; 
    b) mediante avviso da  pubblicarsi  per  almeno  dieci  giorni  e
valutazione comparativa  dei  curricula  nel  caso  di  contratti  di
collaborazione coordinata  e  continuativa  di  cui  all'art.  7  del
decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' di  cui  al
comma  2,  il  soggetto  attuatore  provvede,  previa  verifica   dei
requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi
incarichi di lavoro autonomo, anche di  collaborazione  coordinata  e
continuativa ai sensi del decreto legislativo  n.  165  del  2001.  I
relativi oneri  sono  posti  a  carico  dei  quadri  economici  degli
interventi da realizzare.