Art. 5 
 
Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative,
                   procedimentali e autorizzative 
 
  1. Per i motivi di cui in premessa,  e  allo  scopo  di  consentire
l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e  l'adeguamento
della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma,
ferma  restando  la  possibilita'  di  fare  ricorso  alle  procedure
previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n.
76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109  e
110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo'  realizzare  gli
interventi  di  cui  all'art.  1,  secondo  le   seguenti   modalita'
semplificate nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4  e
30 dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi  di
tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori: 
    a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle  soglie
di cui all'art. 35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  e'
consentito, in deroga ai limiti di cui all'art. 36, comma 2,  lettera
a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto; 
    b) per i contratti di lavori relativi agli  interventi  sul  Polo
studenti «Ex Magistrali» e su Palazzo Ribechi, per i motivi di cui in
premessa  e  ai  fini  dell'accelerazione  e  semplificazione   delle
procedure,  dandone  evidenza  nella  determina   a   contrarre,   e'
consentito l'affidamento diretto in deroga ai limiti di cui  all'art.
36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    c) per i contratti di lavori di importo fino alle soglie  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016,  e'  consentito
ricorrere, in deroga ai limiti di cui all'art. 36, comma  2,  lettera
d) del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla  procedura  negoziata
con almeno dieci operatori economici, ove esistenti,  individuati  in
base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L'avviso riportante l'esito della procedura di  affidamento  contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati. 
  2. Il soggetto attuatore puo' ricorrere alle procedure  di  cui  al
comma 1 solo previa applicazione di  processi  di  certificazione  in
conformita'  a   protocolli   energetico   ambientali   nazionali   o
internazionali, e promuove la partecipazione alle gare di soggetti in
possesso delle certificazioni ISO 14.000 - ISO 9.000 - ISO 35.000. 
  3. Al fine di ridurre i  tempi  di  verifica  di  congruita'  delle
offerte  anomale  in  deroga  all'art.  95,  comma  2,  del   decreto
legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore  puo'  adottare  il
criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e, per appalti di
importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e non aventi  carattere  transfrontaliero,
con esclusione automatica delle offerte anomale  individuate  con  le
modalita'  di  cui  dall'art.  97,  comma  2  e  2-bis,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. 
  4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della  rispondenza
degli elaborati progettuali  puo'  essere  effettuata  dal  RUP,  dai
soggetti interni alla stazione appaltante  in  deroga  ai  limiti  di
importo di cui al comma 6, dell'art. 26, del decreto  legislativo  n.
50 del 2016, ferma restando l'incompatibilita'  con  lo  svolgimento,
per  il  medesimo  progetto,  dell'attivita'  di  progettazione,  del
coordinamento della sicurezza, della direzione  dei  lavori  e  delle
attivita' di collaudo. 
  5. Il  soggetto  attuatore,  in  deroga  all'art.  59  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base  di
gara il progetto definitivo; in tal caso, entro e  non  oltre  trenta
giorni dall'approvazione dei progetti da parte  della  Conferenza  di
servizi speciale, il soggetto attuatore  autorizza  la  consegna  dei
lavori sotto riserva di legge. 
  6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria  e  architettura  e  di
progettazione per la ricostruzione, riparazione  e  ripristino  delle
opere  dell'Universita'  degli  studi  di  Camerino,  possono  essere
oggetto  di  partizione  qualora,   pur   avendo   piu'   omogeneita'
tipologiche e funzionali, siano  relativi  ad  attivita'  autonome  e
separabili,  ivi  inclusi  i  casi  di  particolare  specializzazione
tecnica  che  richiedono  la  presenza  di   diverse   e   specifiche
professionalita' o le  ipotesi  di  recupero  modulare  di  un  unico
edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi. 
  7. Per gli affidamenti  di  contratti  di  importo  inferiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  e'
facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei  contratti
anche in deroga al termine dilatorio di cui  all'art.  32,  comma  9,
decreto legislativo n. 50 del 2016 per le  procedure  indicate  dalle
lettere a) e b), del comma 1, del presente articolo. 
  8. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione  del
provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni  dall'avvio  delle
procedure. 
  9. In deroga all'art. 8, comma 7, lettera c), del decreto-legge  n.
76 del 2020, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che  le  offerte
saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art.  63
del decreto legislativo  n.  50  del  2016  e  oltre  i  termini  ivi
previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata  se
specificamente prevista negli  inviti.  Ai  fini  del  controllo  sul
possesso  dei  requisiti   di   capacita'   economico-finanziaria   e
tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la  sussistenza
dei  requisiti  sul  primo  classificato  e  provvede,  mediante   un
meccanismo  casuale,  ad  effettuare  un  sorteggio  tra  gli   altri
operatori che partecipano  alla  procedura  sui  quali  effettuare  i
controlli,  segnalando  immediatamente  le  eventuali   irregolarita'
riscontrate  all'ANAC,   che   dispone   la   sospensione   cautelare
dell'efficacia dell'attestazione dei  requisiti  entro  dieci  giorni
dalla ricezione dell'istanza medesima. Dei  risultati  del  sorteggio
viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del
principio di riservatezza. 
  10.  Il  soggetto  attuatore  puo'  ricorrere  agli  strumenti   di
modellazione elettronica dei processi anche per  importi  diversi  da
quelli di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 560 del 2017. 
  11. Al fine di garantire massima capacita' produttiva  in  fase  di
espletamento dei lavori, il  soggetto  attuatore  puo'  inserire  nei
capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai  limiti
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL),  al  fine
di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando  i  diritti
inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione
deve essere inserito nell'offerta economica. 
  12. Al fine di incrementare la  produttivita'  nei  cantieri  degli
interventi di cui all'art. 1, l'operatore  economico  esecutore  puo'
stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art.  105
del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati,
l'art. 5  del  decreto-legge  n.  76  del  2016  si  applica  fino  a
conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 
  14. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la
gestione e consegna  dei  lavori  per  parti  funzionali  secondo  le
esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma  ravvisate
congiuntamente al sub-Commissario. 
  15. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi,
in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi  di
cui alla presente ordinanza  costituiscono  variante  agli  strumenti
urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito
della Conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza. 
  16. Al fine di accelerare  l'ultimazione  dei  lavori  rispetto  al
termine contrattualmente previsto, il contratto  puo'  prevedere  che
all'esecutore sia applicata in caso di ritardo una penale  in  misura
superiore a quella di cui all'art.  113-bis,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per  ogni  giorno
di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel
capitolato speciale o nel contratto  per  il  calcolo  della  penale,
mediante utilizzo delle somme  per  imprevisti  indicate  nel  quadro
economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione  dell'appalto  sia
conforme alle obbligazioni assunte.