Art. 8 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite
massimo di euro 40.901.052,00. La spesa per  gli  interventi  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) della presente ordinanza, di
importo pari a euro 19.905.840,00, trova  copertura  quanto  ad  euro
19.905.840,00  all'interno   delle   risorse   gia'   stanziate   con
l'ordinanza n.  109  del  2020;  l'ulteriore  spesa  per  i  suddetti
interventi, come da  importo  stimato  da  scheda  CIR,  quantificata
complessivamente in euro  368.715,00  e  gli  interventi  di  cui  al
medesimo art. 1, comma 1, lettere d), e), f) e g), di importo stimato
pari a euro 19.147.000,00, trovano copertura per un totale stimato di
euro 19.515.715 all'interno delle risorse a valere sulla contabilita'
speciale di cui all'art. 4, comma 3, del  decreto-legge  n.  189  del
2016, che presenta la necessaria disponibilita'. 
  2. L'importo da finanziare per singolo  intervento  e'  determinato
all'esito dell'approvazione del progetto  nel  livello  definito  per
ciascun appalto. 
  3.  Fatte  salve  le  modifiche  preventivamente  individuate   nei
documenti  di  gara  ed  eventuali  ulteriori  esigenze  strettamente
connesse  alla  realizzazione  della  singola  opera,  le   eventuali
disponibilita' finanziarie  sui  singoli  interventi  possono  essere
utilizzate: 
    a) per il completamento dell'opera  da  cui  le  stesse  si  sono
generate; in tal  caso  il  sub-Commissario  autorizza  l'Universita'
degli studi di Camerino all'utilizzo  delle  predette  disponibilita'
finanziarie; 
    b) per il completamento  degli  interventi  su  uno  degli  altri
edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di  eventuali
maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub-Commissario
autorizza,  con  proprio  decreto  e  su   delega   del   Commissario
straordinario,   l'utilizzo    delle    disponibilita'    finanziarie
disponibili, su proposta dell'Universita' degli studi di Camerino. 
  4. Ai fini di quanto previsto al comma 3: 
    a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli
edifici  derivanti  da  ribassi  d'asta  sono   rese   immediatamente
disponibili nella misura dell'80% dell'importo; 
    b)  all'esito  del  collaudo  sono  rese  disponibili  tutte   le
disponibilita' finanziarie maturate a  qualsiasi  titolo  sul  quadro
economico. 
  5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma  3
non fossero sufficienti a coprire gli  scostamenti  tra  gli  importi
degli  interventi  programmati  e  quelli  effettivamente   derivanti
dall'approvazione  dei  progetti,  dai  relativi  computi  metrici  e
dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse
del «Fondo di  accantonamento  per  le  ordinanze  speciali»  di  cui
all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal  caso,  il
Commissario  straordinario,  con  proprio  decreto,  attribuisce   le
risorse necessarie  per  integrare  la  copertura  finanziaria  degli
interventi programmati. 
  6. Ove non ricorra l'ipotesi  di  cui  al  comma  5,  le  eventuali
economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1,
tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.