Art. 8 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 40.901.052,00. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) della presente ordinanza, di importo pari a euro 19.905.840,00, trova copertura quanto ad euro 19.905.840,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi, come da importo stimato da scheda CIR, quantificata complessivamente in euro 368.715,00 e gli interventi di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettere d), e), f) e g), di importo stimato pari a euro 19.147.000,00, trovano copertura per un totale stimato di euro 19.515.715 all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'. 2. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto. 3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie sui singoli interventi possono essere utilizzate: a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub-Commissario autorizza l'Universita' degli studi di Camerino all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie; b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub-Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie disponibili, su proposta dell'Universita' degli studi di Camerino. 4. Ai fini di quanto previsto al comma 3: a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo; b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico. 5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati. 6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.