Art. 2 
 
               Programmazione finanziaria 2021 - 2023 
 
  1. Tenuto conto di  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  27  gennaio  1998,  n.  25,
dall'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,  dall'art.
60  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,   convertito   con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dall'art. 12, commi
6 e 7, del decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito  con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.  123,  nell'ambito  delle
assegnazioni annue del Fondo per  il  finanziamento  ordinario  delle
universita' statali e del contributo di  cui  alla  legge  29  luglio
1991, n. 243, si procede annualmente  al  riparto  del  finanziamento
secondo le  voci  e  le  percentuali  riportate  nell'allegato  1  al
presente decreto. 
  2. Con apposito decreto, tenuto conto  dei  pareri  espressi  dalla
CRUI  e  dall'ANVUR,  si  provvede  alla  conferma  per  il  triennio
2021-2023 del modello del costo standard adottato con  il  decreto  5
agosto 2018 (prot. n. 585), previo adeguamento,  ai  sensi  dell'art.
12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito
dalla legge n. 12 del 2017, degli standard di  docenza  previsti  per
l'accreditamento, da attuare con il provvedimento di cui all'art.  8,
comma 2, lettera a), del presente decreto.