Art. 3 
 
               Programmi d'Ateneo - obiettivi A, C e D 
 
  1. Le risorse per la programmazione di cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e  della  legge  7
agosto 1990,  n.  24,  pari  a  65  milioni  di  euro  annui  per  le
universita' statali e a 1 milione di euro annuo  per  le  universita'
non statali,  sono  destinate  alla  valutazione  dei  risultati  dei
programmi degli atenei di cui al comma 2  e  fanno  riferimento  alle
seguenti azioni relative al conseguimento degli  obiettivi  specifici
di cui all'art. 1, comma 3, lettere A, C e D: 
 
           Tabella 1- Obiettivi A, C e D e relative azioni 
 
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Ampliare l'accesso alla formazione           |
       |A      |universitaria                                |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Orientamento e tutorato in ingresso e in     |
       |       |itinere ai fini della riduzione della        |
       |       |dispersione studentesca e dell'equilibrio    |
       |A.1    |nella rappresentanza di genere               |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Potenziamento della docenza strutturata nei  |
       |A.2    |corsi di studio                              |
       +-------+---------------------------------------------+
       |A.3    |Attrattivita' dei corsi di studio            |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Rafforzamento delle competenze acquisite     |
       |       |dagli studenti e innovazione delle           |
       |A.4    |metodologie didattiche                       |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Innovare i servizi agli studenti per la      |
       |C      |riduzione delle disuguaglianze               |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Miglioramento delle aule e degli spazi di    |
       |       |studio (aule, spazi di studio, biblioteche,  |
       |       |software per la didattica a distanza e       |
       |C.1    |infrastrutture digitali)                     |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Qualificazione dell'offerta formativa in     |
       |       |relazione alle caratteristiche della         |
       |C.2    |popolazione studentesca                      |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Integrazione degli interventi per il diritto |
       |C.3    |allo studio e la disabilita'                 |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Iniziative per la riduzione dei rischi di    |
       |C.4    |discriminazione o esclusione sociale         |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Essere protagonisti di una dimensione        |
       |D      |internazionale                               |
       +-------+---------------------------------------------+
       |D.1    |Esperienze di studio e di ricerca all'estero |
       +-------+---------------------------------------------+
       |D.2    |Corsi di studio internazionali               |
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Attrazione di studenti internazionali e      |
       |D.3    |attivita' di internazionalizzazione domestica|
       +-------+---------------------------------------------+
       |       |Integrazione della didattica nelle reti      |
       |D.4    |internazionali e europee                     |
       +-------+---------------------------------------------+
 
   2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli  atenei  in
proporzione al peso del costo standard dell'anno 2020.  (1)  Ai  fini
dell'assegnazione delle risorse e della valutazione dei risultati, si
provvede secondo quanto indicato dall'art. 5. 
  3. Ad integrazione delle risorse  di  cui  al  comma  1,  l'importo
massimo complessivamente pari a 3 milioni di euro annui, da ripartire
secondo quanto indicato al comma  2,  e'  destinato  a  un  programma
congiunto presentato dalle scuole a ordinamento speciale  per  azioni
di cui alla tabella 1 e alla successiva  tabella  2.  Ai  fini  della
assegnazione delle risorse  e  della  valutazione  dei  risultati  si
provvede secondo quanto indicato all'art. 5. 

(1) Ovvero al peso della quota base per le  universita'  cui  non  si
    applica il costo standard e del contributo di cui alla  legge  29
    luglio 1991, n. 243, per le universita'  non  statali  legalmente
    riconosciute. Per il GSSI ai fini della determinazione  del  peso
    percentuale si considera la quota del contributo  ordinario  alla
    stessa  attribuito  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1-bis,   del
    decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con  modificazioni
    dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.