Art. 3 Programmi d'Ateneo - obiettivi A, C e D 1. Le risorse per la programmazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e della legge 7 agosto 1990, n. 24, pari a 65 milioni di euro annui per le universita' statali e a 1 milione di euro annuo per le universita' non statali, sono destinate alla valutazione dei risultati dei programmi degli atenei di cui al comma 2 e fanno riferimento alle seguenti azioni relative al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'art. 1, comma 3, lettere A, C e D: Tabella 1- Obiettivi A, C e D e relative azioni +-------+---------------------------------------------+ | |Ampliare l'accesso alla formazione | |A |universitaria | +-------+---------------------------------------------+ | |Orientamento e tutorato in ingresso e in | | |itinere ai fini della riduzione della | | |dispersione studentesca e dell'equilibrio | |A.1 |nella rappresentanza di genere | +-------+---------------------------------------------+ | |Potenziamento della docenza strutturata nei | |A.2 |corsi di studio | +-------+---------------------------------------------+ |A.3 |Attrattivita' dei corsi di studio | +-------+---------------------------------------------+ | |Rafforzamento delle competenze acquisite | | |dagli studenti e innovazione delle | |A.4 |metodologie didattiche | +-------+---------------------------------------------+ | |Innovare i servizi agli studenti per la | |C |riduzione delle disuguaglianze | +-------+---------------------------------------------+ | |Miglioramento delle aule e degli spazi di | | |studio (aule, spazi di studio, biblioteche, | | |software per la didattica a distanza e | |C.1 |infrastrutture digitali) | +-------+---------------------------------------------+ | |Qualificazione dell'offerta formativa in | | |relazione alle caratteristiche della | |C.2 |popolazione studentesca | +-------+---------------------------------------------+ | |Integrazione degli interventi per il diritto | |C.3 |allo studio e la disabilita' | +-------+---------------------------------------------+ | |Iniziative per la riduzione dei rischi di | |C.4 |discriminazione o esclusione sociale | +-------+---------------------------------------------+ | |Essere protagonisti di una dimensione | |D |internazionale | +-------+---------------------------------------------+ |D.1 |Esperienze di studio e di ricerca all'estero | +-------+---------------------------------------------+ |D.2 |Corsi di studio internazionali | +-------+---------------------------------------------+ | |Attrazione di studenti internazionali e | |D.3 |attivita' di internazionalizzazione domestica| +-------+---------------------------------------------+ | |Integrazione della didattica nelle reti | |D.4 |internazionali e europee | +-------+---------------------------------------------+ 2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli atenei in proporzione al peso del costo standard dell'anno 2020. (1) Ai fini dell'assegnazione delle risorse e della valutazione dei risultati, si provvede secondo quanto indicato dall'art. 5. 3. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, l'importo massimo complessivamente pari a 3 milioni di euro annui, da ripartire secondo quanto indicato al comma 2, e' destinato a un programma congiunto presentato dalle scuole a ordinamento speciale per azioni di cui alla tabella 1 e alla successiva tabella 2. Ai fini della assegnazione delle risorse e della valutazione dei risultati si provvede secondo quanto indicato all'art. 5. (1) Ovvero al peso della quota base per le universita' cui non si applica il costo standard e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, per le universita' non statali legalmente riconosciute. Per il GSSI ai fini della determinazione del peso percentuale si considera la quota del contributo ordinario alla stessa attribuito ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.