Art. 4 
 
                Programmi d'Ateneo - obiettivi B ed E 
                     (solo universita' statali) 
 
  1. Le risorse previste dall'art. 238, comma  5,  del  decreto-legge
34/2020, pari a 100 milioni di euro per il 2021 e a  200  milioni  di
euro per  ciascuno  degli  anni  2022  e  2023,  per  le  istituzioni
universitarie statali, ivi comprese  l'Universita'  di  Trento  e  il
GSSI, sono finalizzate  alla  promozione  dell'attivita'  di  ricerca
svolta dalle universita' e alla  valorizzazione  del  contributo  del
sistema universitario alla competitivita' del Paese e  ripartite  nel
seguente modo: 
    a. il 70% delle risorse sono destinate a sostenere gli  obiettivi
generali di sviluppo delle attivita' di  ricerca  libera  e  di  base
degli atenei; 
    b. il 30% delle  risorse  sono  destinate  alla  valutazione  dei
risultati dei programmi degli atenei  di  cui  al  comma  2  e  fanno
riferimento alle seguenti  azioni  relative  al  conseguimento  degli
obiettivi specifici di cui all'art. 1, comma 3, lettere B ed E: 
 
           Tabella 2 - Obiettivi B ed E e relative azioni 
 
          +-------+---------------------------------------+
          |       |Promuovere la ricerca a livello globale|
          |       |e valorizzare il contributo alla       |
          |B      |competitivita' del Paese               |
          +-------+---------------------------------------+
          |       |Dottorato di ricerca e Dottorato       |
          |B.1    |industriale                            |
          +-------+---------------------------------------+
          |       |Trasferimento tecnologico e di         |
          |B.2    |conoscenze                             |
          +-------+---------------------------------------+
          |       |Miglioramento delle infrastrutture e   |
          |       |degli strumenti per la ricerca al fine |
          |       |dell'integrazione della ricerca nelle  |
          |B.3    |reti internazionali ed europee         |
          +-------+---------------------------------------+
          |       |Qualificazione dell'offerta formativa e|
          |       |delle politiche per l'innovazione in   |
          |       |relazione alle esigenze del territorio |
          |       |e del mondo produttivo, ivi inclusi lo |
          |       |sviluppo delle lauree                  |
          |       |professionalizzanti e l'acquisizione di|
          |B.4    |competenze per l'imprenditorialita'    |
          +-------+---------------------------------------+
          |       |Investire sul futuro dei giovani       |
          |       |ricercatori e del personale delle      |
          |E      |universita'                            |
          +-------+---------------------------------------+
          |       |Reclutamento di giovani ricercatori    |
          |       |(ricercatori a tempo determinato ai    |
          |       |sensi della legge n. 240/2010, art. 24,|
          |       |comma 3, lettere a) e b), assegnisti e |
          |E.1    |borse di dottorato                     |
          +-------+---------------------------------------+
          |       |Incentivi alla mobilita' dei           |
          |E.2    |ricercatori e dei professori           |
          +-------+---------------------------------------+
          |       |Sviluppo organizzativo anche in        |
          |       |considerazione della                   |
          |       |dematerializzazione e del potenziamento|
          |E.3    |del lavoro agile                       |
          +-------+---------------------------------------+
          |       |Integrazione del Fondo per la          |
          |E.4    |premialita' (art. 9, legge n. 240/2010)|
          +-------+---------------------------------------+
 
   2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a),  sono  ripartite  tra
gli atenei statali in proporzione al  peso  del  costo  standard  (2)
degli anni 2021, 2022 e 2023 ad integrazione della parte della  quota
base del fondo di finanziamento ordinario degli anni di  riferimento.
Di tali risorse si tiene altresi' conto ai  fini  del  calcolo  delle
quote di salvaguardia rispetto alle assegnazioni  del  FFO  dell'anno
precedente  in  applicazione  dell'intervento  perequativo   di   cui
all'art. 11 della legge n. 240/2010. 
  3. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono ripartite tra gli
atenei statali in proporzione al peso del  costo  standard  dell'anno
2020(2). Ai fini dell'assegnazione delle risorse e della  valutazione
dei risultati, si provvede secondo quanto indicato dall'art. 5. 

(2) Ovvero della quota base per le universita' cui non si applica  il
    costo standard. Per il GSSI ai fini della determinazione del peso
    percentuale si considera la quota del contributo  ordinario  alla
    stessa  attribuito  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1-bis,   del
    decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con  modificazioni
    dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.