Art. 5 
 
                   Assegnazione dei finanziamenti 
                     e valutazione dei risultati 
 
  1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui agli articoli 3 e
4, comma 1, lettera b), e 3 le universita' interessate  provvedono  a
comunicare, con  modalita'  telematiche  definite  con  provvedimento
della competente Direzione  generale  del  Ministero  e  nel  termine
di novanta giorni dalla registrazione del presente decreto  da  parte
della Corte dei conti, il proprio programma di interventi, unitamente
al proprio piano strategico, con l'indicazione di: 
    a. le azioni da attuare tra quelle riportate nelle tabelle 1 e 2,
con riferimento ad almeno uno degli obiettivi indicati dall'art. 3  e
ad almeno uno degli obiettivi indicati dall'art. 4; 
    b. almeno due indicatori con i relativi target per ogni obiettivo
scelto, assicurando la coerenza tra azioni e indicatori selezionati; 
    c. le risorse necessarie per ciascun obiettivo rispetto al budget
attribuito ai sensi dell'art. 3, e dell'art. 4, comma 1, lettera  b),
e 3, incluse le  eventuali  ulteriori  quote  di  co-finanziamento  a
carico del proprio bilancio o di terzi. 
  2.  Gli  indicatori  sono  individuati  dagli  atenei  tra   quelli
riportati nell'allegato 2, cui puo' essere  aggiunto  al  massimo  un
ulteriore   indicatore   per   obiettivo    autonomamente    proposto
dall'Ateneo,  purche'  idoneo  a  consentire  in  modo  oggettivo  la
misurazione dei risultati conseguiti. Tali indicatori con i  relativi
target  sono  altresi'  considerati   ai   fini   dell'accreditamento
periodico della sede secondo  quanto  previsto  dal  decreto  di  cui
all'art. 8, comma 2, lettera a), del presente decreto. 
  3. I target indicati devono comportare,  rispetto  alla  situazione
iniziale, un significativo miglioramento dell'indicatore  al  termine
del triennio, tenuto conto delle risorse destinate  al  perseguimento
dell'obiettivo e delle differenti situazioni di contesto. I target  e
gli eventuali indicatori autonomamente proposti  sono  approvati  con
provvedimento della competente Direzione generale, anche in ordine  a
una   eventuale   rimodulazione   dei   target,   degli    indicatori
autonomamente  proposti  o  delle  risorse  attribuibili  all'Ateneo,
acquisito il parere dell'ANVUR, prima di provvedere alla assegnazione
delle  risorse.  In  caso  di  rimodulazione  l'Ateneo   provvede   a
comunicare i target e gli eventuali  indicatori  autonomi  rimodulati
ovvero a ridefinire i programmi sulla base di una minore assegnazione
di risorse. 
  4.  Le  risorse  eventualmente  non  assegnate,  in  difetto  delle
comunicazioni di cui ai commi precedenti, sono ripartite tra le altre
universita'  entro  i  limiti  delle   risorse   destinate   per   il
conseguimento dei propri obiettivi. 
  5.  I  risultati  conseguiti  dall'attuazione  dei  programmi  sono
oggetto di monitoraggio annuale e valutazione al termine del triennio
sulla base degli  indicatori  scelti  per  ciascun  obiettivo  e  dei
relativi target. In caso di raggiungimento dei target  prefissati  al
termine del triennio, viene disposta  la  conferma  dell'assegnazione
del predetto importo; diversamente si provvede al recupero, a  valere
sul FFO o sul contributo di cui alla legge n. 243/1991,  delle  somme
attribuite  per  ciascun  obiettivo  in  misura  proporzionale   allo
scostamento medio tra i risultati  conseguiti  riferiti  ai  relativi
indicatori e ai rispettivi target.