Art. 6 Quota premiale, qualita' del sistema universitario e riduzione dei divari 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di miglioramento delle qualita' del sistema universitario, tenuto conto altresi' dell'esigenza di ridurre i divari tra le sedi universitarie dovute ai differenti fattori di contesto territoriale, nel riparto della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario delle universita' statali ovvero del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, si provvede, per il triennio 2021-2023 come indicato ai successivi commi tenuto conto di quanto previsto dall'art. 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle linee guida per la VQR 2015-2019 definite con il decreto ministeriale 29 novembre 2019 (prot. n. 1110), come integrato dal decreto ministeriale 11 agosto 2020 (prot. n. 444). 2. La percentuale del 60% della quota premiale e' ripartita per l'anno 2021 sulla base dei risultati della VQR 2011-2014 con modalita' analoghe a quelle utilizzate per l'anno 2020. Dal 2022, la medesima percentuale viene ripartita sulla base dei risultati della VQR 2015-2019 utilizzando l'indicatore ottenuto come media ponderata degli indicatori definiti secondo le modalita' di cui al comma 5, relativi ai profili di qualita' dell'Istituzione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 1110/2019, come esplicitati dall'art. 10 del bando ANVUR del 25 settembre 2020: a. profilo di qualita' del personale permanente e delle politiche di reclutamento - peso 90%; b. profilo di qualita' della formazione della ricerca - peso 5%; c. profilo di qualita' delle attivita' di valorizzazione della ricerca (terza missione) - peso 5%. Allo scopo di tenere conto delle dimensioni degli atenei per i profili di qualita' di cui alle lettere a) e b) si fa riferimento al numero massimo complessivo effettivo dei prodotti attesi dai soggetti considerati nel relativo profilo, tenuto conto delle esenzioni o riduzioni previste dall'art. 5, commi 6 e 7, del bando ANVUR. Per quanto concerne il profilo di qualita' di cui alla lettera b), per le scuole superiori a ordinamento speciale, si fa riferimento al numero medio di dottori di ricerca che hanno acquisito il titolo nel periodo 2012-2016. Il profilo di qualita' di cui alla lettera c) e' ponderato con il numero di prodotti della ricerca conferiti che ottengono un giudizio almeno pari a «rilevanza sufficiente». 3. La percentuale del 20% della quota premiale e' ripartita per l'anno 2021 sulla base dell'indicatore relativo alla qualita' delle politiche di reclutamento definito con modalita' analoghe a quelle utilizzate per l'anno 2020. Dal 2022, la medesima percentuale viene ripartita sulla base dell'indicatore del profilo di qualita' delle politiche di reclutamento calcolato, ai sensi del comma 5, e relativo alla VQR 2015-2019. Tale indicatore e' oggetto di aggiornamento annuale al fine di tenere conto dell'intensita' di reclutamento negli atenei negli anni successivi alla VQR 2015-2019. 4. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui ai commi 2 e 3, sono definiti nella tabella 3 i punteggi da attribuire alle categorie di giudizio della qualita' dei prodotti della ricerca di cui all'art. 5, comma 6, del decreto ministeriale 1110/2019 e come esplicitate dal bando ANVUR del 25 settembre 2020. Tabella 3 - Punteggi attribuiti alle categorie di giudizio VQR 2015-2019 ======================================================= | | Giudizio | Punteggio | +=======+=========================+===================+ | |Eccellente ed | | | A |estremamente rilevante | 1 | +-------+-------------------------+-------------------+ | B |Eccellente | 0,8 | +-------+-------------------------+-------------------+ | C |Standard | 0,5 | +-------+-------------------------+-------------------+ | D |Rilevanza sufficiente | 0,2 | +-------+-------------------------+-------------------+ | |Scarsa rilevanza o non | | | E |accettabile | 0 | +-------+-------------------------+-------------------+ L'eventuale mancato conferimento rispetto ai prodotti attesi sara' considerato come prodotto di scarsa rilevanza, come indicato dall'art. 6, comma 8, del citato bando ANVUR. 5. Il Ministero, su proposta dell'ANVUR, definisce gli indicatori di cui al comma 2, lettere a) e b), e al comma 3, sulla base almeno del punteggio medio attribuito ai prodotti della ricerca. 6. La percentuale del 20% della quota premiale e' ripartita tenendo conto dei risultati conseguiti rispetto all'anno precedente con riferimento ai due indicatori ritenuti prioritari per ciascuno degli obiettivi A, B, C, D ed E di cui all'art. 1, secondo le modalita' indicate nell'allegato 2, punto 2, nel seguente modo: a) per il 50%, in base ai livelli di risultato di ogni Ateneo relativamente agli indicatori sopra citati; b) per il 50%, in base ai miglioramenti di risultato rispetto all'anno precedente rispetto ai medesimi indicatori.