Art. 6 
 
         Quota premiale, qualita' del sistema universitario 
                       e riduzione dei divari 
 
  1. Al fine di  conseguire  gli  obiettivi  di  miglioramento  delle
qualita'   del   sistema   universitario,   tenuto   conto   altresi'
dell'esigenza di ridurre i divari tra le sedi universitarie dovute ai
differenti fattori di contesto territoriale, nel riparto della  quota
premiale del  Fondo  di  finanziamento  ordinario  delle  universita'
statali ovvero del contributo di cui alla legge 29  luglio  1991,  n.
243,  si  provvede,  per  il  triennio  2021-2023  come  indicato  ai
successivi commi tenuto conto di quanto previsto dall'art. 60,  comma
1,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,   convertito   con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle  linee  guida
per la VQR 2015-2019 definite con il decreto ministeriale 29 novembre
2019 (prot. n. 1110), come  integrato  dal  decreto  ministeriale  11
agosto 2020 (prot. n. 444). 
  2. La percentuale del 60% della quota  premiale  e'  ripartita  per
l'anno  2021  sulla  base  dei  risultati  della  VQR  2011-2014  con
modalita' analoghe a quelle utilizzate per l'anno 2020. Dal 2022,  la
medesima percentuale viene ripartita sulla base dei  risultati  della
VQR 2015-2019 utilizzando l'indicatore ottenuto come media  ponderata
degli indicatori definiti secondo le modalita' di  cui  al  comma  5,
relativi ai profili di qualita' dell'Istituzione di cui  all'art.  2,
comma  2,  del  decreto  ministeriale  1110/2019,  come   esplicitati
dall'art. 10 del bando ANVUR del 25 settembre 2020: 
    a. profilo di qualita' del personale permanente e delle politiche
di reclutamento - peso 90%; 
    b. profilo di qualita' della formazione della ricerca - peso 5%; 
    c. profilo di qualita' delle attivita'  di  valorizzazione  della
ricerca (terza missione) - peso 5%. 
  Allo scopo di tenere conto delle  dimensioni  degli  atenei  per  i
profili di qualita' di cui alle lettere a) e b) si fa riferimento  al
numero massimo complessivo effettivo dei prodotti attesi dai soggetti
considerati nel relativo profilo,  tenuto  conto  delle  esenzioni  o
riduzioni previste dall'art. 5, commi 6 e 7,  del  bando  ANVUR.  Per
quanto concerne il profilo di qualita' di cui alla lettera b), per le
scuole superiori a ordinamento speciale, si fa riferimento al  numero
medio di dottori di ricerca che hanno acquisito il titolo nel periodo
2012-2016. Il profilo di qualita' di cui alla lettera c) e' ponderato
con il numero di prodotti della ricerca conferiti  che  ottengono  un
giudizio almeno pari a «rilevanza sufficiente». 
  3. La percentuale del 20% della quota  premiale  e'  ripartita  per
l'anno 2021 sulla base dell'indicatore relativo alla  qualita'  delle
politiche di reclutamento definito con modalita'  analoghe  a  quelle
utilizzate per l'anno 2020. Dal 2022, la medesima  percentuale  viene
ripartita sulla base dell'indicatore del profilo  di  qualita'  delle
politiche di reclutamento calcolato, ai sensi del comma 5, e relativo
alla VQR 2015-2019.  Tale  indicatore  e'  oggetto  di  aggiornamento
annuale al fine di tenere conto dell'intensita' di reclutamento negli
atenei negli anni successivi alla VQR 2015-2019. 
  4. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui ai commi 2 e 3, sono
definiti nella tabella 3 i punteggi da attribuire alle  categorie  di
giudizio della qualita' dei prodotti della ricerca di cui all'art. 5,
comma 6, del decreto ministeriale 1110/2019 e  come  esplicitate  dal
bando ANVUR del 25 settembre 2020. 
 
           Tabella 3 - Punteggi attribuiti alle categorie 
                      di giudizio VQR 2015-2019 
 
       =======================================================
       |       |        Giudizio         |     Punteggio     |
       +=======+=========================+===================+
       |       |Eccellente ed            |                   |
       |   A   |estremamente rilevante   |         1         |
       +-------+-------------------------+-------------------+
       |   B   |Eccellente               |        0,8        |
       +-------+-------------------------+-------------------+
       |   C   |Standard                 |        0,5        |
       +-------+-------------------------+-------------------+
       |   D   |Rilevanza sufficiente    |        0,2        |
       +-------+-------------------------+-------------------+
       |       |Scarsa rilevanza o non   |                   |
       |   E   |accettabile              |         0         |
       +-------+-------------------------+-------------------+
 
  L'eventuale mancato conferimento rispetto ai prodotti attesi  sara'
considerato  come  prodotto  di  scarsa  rilevanza,   come   indicato
dall'art. 6, comma 8, del citato bando ANVUR. 
  5. Il Ministero, su proposta dell'ANVUR, definisce  gli  indicatori
di cui al comma 2, lettere a) e b), e al comma 3, sulla  base  almeno
del punteggio medio attribuito ai prodotti della ricerca. 
  6. La percentuale del 20% della quota premiale e' ripartita tenendo
conto dei  risultati  conseguiti  rispetto  all'anno  precedente  con
riferimento ai due indicatori ritenuti prioritari per ciascuno  degli
obiettivi A, B, C, D ed E di cui all'art.  1,  secondo  le  modalita'
indicate nell'allegato 2, punto 2, nel seguente modo: 
    a) per il 50%, in base ai livelli di  risultato  di  ogni  Ateneo
relativamente agli indicatori sopra citati; 
    b) per il 50%, in base ai  miglioramenti  di  risultato  rispetto
all'anno precedente rispetto ai medesimi indicatori.