Art. 7 
 
Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la  mobilita'  degli
  studenti, Piano lauree scientifiche e Piani per l'orientamento e il
  tutorato. 
 
  1. Le  universita'  definiscono  nell'ambito  della  programmazione
pluriennale le azioni e gli interventi  per  il  conseguimento  degli
obiettivi A, C e D di cui all'art. 1, comma  3,  tenuto  conto  anche
delle risorse statali di cui all'art. 1 del  decreto-legge  9  maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  luglio
2003, n. 170, e di cui all'art. 1,  commi  290-293,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, sulla base dei criteri indicati  nell'allegato
3 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al   comma   1,   sono   destinate
complessivamente per il triennio 2021-2023 le seguenti risorse: 
    i. fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la  mobilita'
internazionale degli studenti, compreso Piano lauree scientifiche: 60
milioni annui per le universita' statali e 2,5 milioni annui  per  le
universita' non statali; 
    ii. Piani per l'orientamento e il tutorato: 5 milioni  annui  per
le universita' statali. 
  La  suddivisione  dei  predetti  importi  per  le  varie  tipologie
d'intervento e' indicata nell'allegato 3.