Art. 7 Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti, Piano lauree scientifiche e Piani per l'orientamento e il tutorato. 1. Le universita' definiscono nell'ambito della programmazione pluriennale le azioni e gli interventi per il conseguimento degli obiettivi A, C e D di cui all'art. 1, comma 3, tenuto conto anche delle risorse statali di cui all'art. 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e di cui all'art. 1, commi 290-293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sulla base dei criteri indicati nell'allegato 3 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono destinate complessivamente per il triennio 2021-2023 le seguenti risorse: i. fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' internazionale degli studenti, compreso Piano lauree scientifiche: 60 milioni annui per le universita' statali e 2,5 milioni annui per le universita' non statali; ii. Piani per l'orientamento e il tutorato: 5 milioni annui per le universita' statali. La suddivisione dei predetti importi per le varie tipologie d'intervento e' indicata nell'allegato 3.