(Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
 
INDICATORI E CRITERI DI RIPARTO  DELLE  RISORSE  DISPONIBILI  PER  IL
  FONDO  GIOVANI,  IL  PIANO  LAUREE  SCIENTIFICHE  E  I  PIANI   PER
  L'ORIENTAMENTO E IL TUTORATO 
 
1. Fondo per il sostegno dei giovani  e  per  favorire  la  mobilita'
  degli studenti 
    Le risorse che si rendono disponibili annualmente  per  il  Fondo
giovani sono ripartite sulla base dei seguenti criteri, relativi agli
interventi indicati  dall'art.  1,  del  decreto-legge  n.  105/2003,
convertito con modificazioni dalla legge n. 170/2003. 
 
  Tabella 7 - criteri per il riparto del Fondo giovani 2021 - 2023 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Le risorse stanziate per  il  Fondo  giovani  secondo  i  criteri
definiti in tabella 7 sono utilizzate dagli atenei  nel  rispetto  di
quanto appresso indicato: 
      fermo  restando  l'utilizzo  prioritario  del  finanziamento  a
sostegno delle esperienze di mobilita' in presenza, le risorse per la
finalita'  di  cui  al  punto  I  possono   essere   utilizzate   per
l'integrazione delle borse di mobilita', ivi  inclusa  la  «mobilita'
virtuale», nell'ambito dei programmi comunitari oppure per  ulteriori
borse di mobilita' internazionale, a favore  di  tutti  gli  studenti
iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di  un
anno, ivi inclusi gli iscritti ai corsi post lauream di cui  all'art.
1, comma 1, lettera b), della legge n. 170/2003. Tali  esperienze  di
mobilita' sono finalizzate al conseguimento  del  titolo  di  studio,
rientrano  nell'ambito  di   accordi   o   convenzioni   sottoscritte
dall'Ateneo con partner di profilo adeguato e sono riconosciute nella
carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti
in materia. La selezione degli studenti e' effettuata secondo criteri
di merito e condizione economica. Della condizione economica si tiene
altresi' conto ai fini della graduazione degli importi da attribuire.
Il trasferimento  di  almeno  il  50%  delle  risorse  avviene  prima
dell'avvio del periodo di mobilita'; 
      le risorse per la finalita' di cui al punto II sono destinabili
ad assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato e per  le
attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero  che  le
universita' attribuiscono agli studenti iscritti ai corsi  di  laurea
magistrale o dottorato  di  ricerca  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa sul diritto allo studio (decreto legislativo n. 68/2012); 
      le risorse per la finalita' di cui al punto III sono utilizzate
per forme di sostegno agli studi, quali un  contributo  proporzionale
all'importo massimo della contribuzione  prevista  per  il  corso  di
laurea, l'acquisto di materiali didattici e il sostegno ad  attivita'
di tirocinio da svolgere in collaborazione con le imprese, oppure per
interventi di esonero totale o rimborso parziale delle  tasse  e  dei
contributi dovuti dagli studenti iscritti ai corsi  di  laurea  delle
classi riportate nella tabella 7 da un numero di anni  non  superiore
alla durata normale del corso, tenendo conto dei requisiti di reddito
e merito degli studenti stessi. 
    Le risorse per la finalita' di cui al punto  IV  sono  utilizzate
secondo quanto indicato al successivo paragrafo 2. 
    La verifica dei beneficiari del finanziamento delle  risorse  per
il  Fondo  giovani  avviene  attraverso  l'Anagrafe  nazionale  degli
studenti. Le risorse  assegnate  agli  atenei  ed  eventualmente  non
utilizzate entro il secondo anno successivo a quello di  riferimento,
saranno  recuperate  sull'assegnazione  del  Fondo  di  finanziamento
ordinario delle universita' statali, ovvero del  contributo  statale,
erogato ai sensi  della  legge  n.  243/1991,  alle  universita'  non
statali legalmente riconosciute, per essere destinate agli interventi
di mobilita' internazionale (art. 1,  lettera  a),  decreto-legge  n.
105/2003). 
    Tenuto   conto   delle   conseguenze    relative    all'emergenza
epidemiologica COVID-19, le  assegnazioni  attribuite  a  valere  sul
Fondo giovani con riferimento agli esercizi finanziari 2017,  2018  e
2019, 2020 per gli interventi relativi alla mobilita' internazionale,
al tutorato e agli incentivi alle iscrizioni alle classi di laurea di
interesse nazionale possono essere utilizzate entro  il  31  dicembre
2022. 
 
2. Piano lauree scientifiche e Piani per l'orientamento e il tutorato 
    Le risorse per la realizzazione  del  Piano  lauree  scientifiche
(PLS) di cui alla finalita' IV della tabella 7 e per la realizzazione
dei Piani per l'orientamento e il tutorato (POT) di cui art. 1, commi
290 - 293, della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  adeguatamente
integrate da un co-finanziamento con risorse proprie degli  atenei  e
da presentare secondo le modalita' operative e i termini definiti con
provvedimento ministeriale, sono  assegnate  a  reti  di  universita'
sulla base di proposte progettuali che sviluppino le seguenti azioni: 
      orientamento alle iscrizioni; 
      attivita' di tutorato; 
      pratiche laboratoriali; 
      attivita' di autovalutazione e recupero  delle  conoscenze  per
l'ingresso all'universita'; 
      crescita professionale  dei  docenti  della  scuola  secondaria
superiore. 
    Tali  azioni  sono  finalizzate  al  perseguimento  dei  seguenti
obiettivi: 
      aumento delle iscrizioni e riduzione dei tassi d'abbandono; 
      promozione dell'equilibrio di genere nelle classi dei corsi  di
studio; 
      riduzione  degli  ostacoli  all'iscrizione  e  alla   frequenza
dell'universita'  dovuti  alla  condizione  socio  economica  o  alla
disabilita' degli studenti. 
    Le proposte progettuali  presentate  nell'ambito  del  PLS  fanno
riferimento alle classi di laurea di cui alla tabella 7. Le  proposte
progettuali presentate nell'ambito del POT fanno riferimento a  tutte
le classi di laurea con l'esclusione di quelle del PLS e alla  classe
di laurea in scienze della difesa e della sicurezza. 
    Le proposte sono valutate  da  un  Comitato  tecnico  scientifico
nominato  con  decreto  del   segretario   generale   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca che applica i criteri di: 
      coerenza del programma rispetto agli obiettivi sopraindicati; 
      chiarezza e fattibilita' del programma rispetto alla situazione
di partenza e alla  dimensione  economica,  anche  tenendo  conto  di
eventuali cofinanziamenti diretti; 
      capacita' dell'intervento di apportare un reale miglioramento e
di caratterizzare l'Ateneo in una chiara strategia di sviluppo. 
    I progetti sono sottoposti a monitoraggio annuale  da  parte  del
Ministero, anche avvalendosi del  Comitato  tecnico  scientifico,  il
quale provvede a predisporre una relazione al termine del triennio di
cui tenere conto ai fini  della  predisposizione  dei  piani  per  il
successivo triennio. 
    Le risorse assegnate agli atenei ed eventualmente non  utilizzate
al termine del triennio, ovvero non utilizzate in modo  coerente  con
le finalita' del  progetto,  sono  recuperate  sull'assegnazione  del
Fondo di finanziamento ordinario delle universita'  statali  capofila
dei progetti  per  essere  destinate  agli  interventi  di  mobilita'
internazionale  (art.  1,  lettera  a),  decreto-legge  n. 105/2003).
L'assegnazione di una  quota  non  inferiore  al  20%  delle  risorse
attribuite a ciascun progetto e' subordinata al raggiungimento  degli
obiettivi prefissati per il progetto e misurati attraverso indicatori
coerenti con quelli indicati nell'allegato 2  e  target  inclusi  nel
progetto stesso.