Allegato 3 INDICATORI E CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE DISPONIBILI PER IL FONDO GIOVANI, IL PIANO LAUREE SCIENTIFICHE E I PIANI PER L'ORIENTAMENTO E IL TUTORATO 1. Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti Le risorse che si rendono disponibili annualmente per il Fondo giovani sono ripartite sulla base dei seguenti criteri, relativi agli interventi indicati dall'art. 1, del decreto-legge n. 105/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 170/2003. Tabella 7 - criteri per il riparto del Fondo giovani 2021 - 2023 Parte di provvedimento in formato grafico Le risorse stanziate per il Fondo giovani secondo i criteri definiti in tabella 7 sono utilizzate dagli atenei nel rispetto di quanto appresso indicato: fermo restando l'utilizzo prioritario del finanziamento a sostegno delle esperienze di mobilita' in presenza, le risorse per la finalita' di cui al punto I possono essere utilizzate per l'integrazione delle borse di mobilita', ivi inclusa la «mobilita' virtuale», nell'ambito dei programmi comunitari oppure per ulteriori borse di mobilita' internazionale, a favore di tutti gli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, ivi inclusi gli iscritti ai corsi post lauream di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 170/2003. Tali esperienze di mobilita' sono finalizzate al conseguimento del titolo di studio, rientrano nell'ambito di accordi o convenzioni sottoscritte dall'Ateneo con partner di profilo adeguato e sono riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti in materia. La selezione degli studenti e' effettuata secondo criteri di merito e condizione economica. Della condizione economica si tiene altresi' conto ai fini della graduazione degli importi da attribuire. Il trasferimento di almeno il 50% delle risorse avviene prima dell'avvio del periodo di mobilita'; le risorse per la finalita' di cui al punto II sono destinabili ad assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato e per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero che le universita' attribuiscono agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale o dottorato di ricerca secondo quanto previsto dalla normativa sul diritto allo studio (decreto legislativo n. 68/2012); le risorse per la finalita' di cui al punto III sono utilizzate per forme di sostegno agli studi, quali un contributo proporzionale all'importo massimo della contribuzione prevista per il corso di laurea, l'acquisto di materiali didattici e il sostegno ad attivita' di tirocinio da svolgere in collaborazione con le imprese, oppure per interventi di esonero totale o rimborso parziale delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea delle classi riportate nella tabella 7 da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso, tenendo conto dei requisiti di reddito e merito degli studenti stessi. Le risorse per la finalita' di cui al punto IV sono utilizzate secondo quanto indicato al successivo paragrafo 2. La verifica dei beneficiari del finanziamento delle risorse per il Fondo giovani avviene attraverso l'Anagrafe nazionale degli studenti. Le risorse assegnate agli atenei ed eventualmente non utilizzate entro il secondo anno successivo a quello di riferimento, saranno recuperate sull'assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita' statali, ovvero del contributo statale, erogato ai sensi della legge n. 243/1991, alle universita' non statali legalmente riconosciute, per essere destinate agli interventi di mobilita' internazionale (art. 1, lettera a), decreto-legge n. 105/2003). Tenuto conto delle conseguenze relative all'emergenza epidemiologica COVID-19, le assegnazioni attribuite a valere sul Fondo giovani con riferimento agli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, 2020 per gli interventi relativi alla mobilita' internazionale, al tutorato e agli incentivi alle iscrizioni alle classi di laurea di interesse nazionale possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2022. 2. Piano lauree scientifiche e Piani per l'orientamento e il tutorato Le risorse per la realizzazione del Piano lauree scientifiche (PLS) di cui alla finalita' IV della tabella 7 e per la realizzazione dei Piani per l'orientamento e il tutorato (POT) di cui art. 1, commi 290 - 293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, adeguatamente integrate da un co-finanziamento con risorse proprie degli atenei e da presentare secondo le modalita' operative e i termini definiti con provvedimento ministeriale, sono assegnate a reti di universita' sulla base di proposte progettuali che sviluppino le seguenti azioni: orientamento alle iscrizioni; attivita' di tutorato; pratiche laboratoriali; attivita' di autovalutazione e recupero delle conoscenze per l'ingresso all'universita'; crescita professionale dei docenti della scuola secondaria superiore. Tali azioni sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi: aumento delle iscrizioni e riduzione dei tassi d'abbandono; promozione dell'equilibrio di genere nelle classi dei corsi di studio; riduzione degli ostacoli all'iscrizione e alla frequenza dell'universita' dovuti alla condizione socio economica o alla disabilita' degli studenti. Le proposte progettuali presentate nell'ambito del PLS fanno riferimento alle classi di laurea di cui alla tabella 7. Le proposte progettuali presentate nell'ambito del POT fanno riferimento a tutte le classi di laurea con l'esclusione di quelle del PLS e alla classe di laurea in scienze della difesa e della sicurezza. Le proposte sono valutate da un Comitato tecnico scientifico nominato con decreto del segretario generale del Ministero dell'universita' e della ricerca che applica i criteri di: coerenza del programma rispetto agli obiettivi sopraindicati; chiarezza e fattibilita' del programma rispetto alla situazione di partenza e alla dimensione economica, anche tenendo conto di eventuali cofinanziamenti diretti; capacita' dell'intervento di apportare un reale miglioramento e di caratterizzare l'Ateneo in una chiara strategia di sviluppo. I progetti sono sottoposti a monitoraggio annuale da parte del Ministero, anche avvalendosi del Comitato tecnico scientifico, il quale provvede a predisporre una relazione al termine del triennio di cui tenere conto ai fini della predisposizione dei piani per il successivo triennio. Le risorse assegnate agli atenei ed eventualmente non utilizzate al termine del triennio, ovvero non utilizzate in modo coerente con le finalita' del progetto, sono recuperate sull'assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita' statali capofila dei progetti per essere destinate agli interventi di mobilita' internazionale (art. 1, lettera a), decreto-legge n. 105/2003). L'assegnazione di una quota non inferiore al 20% delle risorse attribuite a ciascun progetto e' subordinata al raggiungimento degli obiettivi prefissati per il progetto e misurati attraverso indicatori coerenti con quelli indicati nell'allegato 2 e target inclusi nel progetto stesso.