(Allegato 4)
                                                           Allegato 4 
 
LINEE D'INDIRIZZO SULLA  PROGRAMMAZIONE  DELLE  UNIVERSITA'  RELATIVA
  ALL'ACCREDITAMENTO DI CORSI E SEDI 
 
    L'accreditamento dei corsi di studio e delle sedi si  basa  sulla
valutazione dei risultati conseguiti e  sugli  esiti  della  verifica
esterna del sistema di assicurazione della qualita',  secondo  quanto
previsto  dagli  standard  e  Linee  guida  europei  e  dalle   linee
d'indirizzo di seguito riportate. 
 
A. Corsi di studio convenzionali e a distanza 
    Ferme restando le disposizioni  che  consentono  la  didattica  a
distanza al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19, le universita' possono istituire, previo accreditamento iniziale,
le seguenti tipologie di corsi di studio: 
      a) corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di  studio
erogati interamente in  presenza,  ovvero  che  prevedono  -  per  le
attivita' diverse dalle attivita' pratiche e  di  laboratorio  -  una
limitata attivita' didattica erogata con  modalita'  telematiche,  in
misura non superiore a un decimo del totale; 
      b) corsi di studio con modalita' mista. Si tratta di  corsi  di
studio che prevedono -  per  le  attivita'  diverse  dalle  attivita'
pratiche e di laboratorio - la erogazione con  modalita'  telematiche
di una quota significativa delle attivita'  formative,  comunque  non
superiore ai due terzi; 
      c) corsi di studio prevalentemente a  distanza.  Si  tratta  di
corsi di studio erogati prevalentemente con modalita' telematiche, in
misura superiore ai due terzi delle attivita' formative; 
      d) corsi di studio integralmente  a  distanza.  In  tali  corsi
tutte le attivita' formative sono svolte con  modalita'  telematiche;
rimane fermo lo svolgimento in  presenza  delle  prove  di  esame  di
profitto e di discussione delle prove finali. 
    I corsi di studio nelle classi relative alle  discipline  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto  1999,  n.
264, nonche' dei diplomi di specializzazione di cui all'art.  34  del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono essere  istituiti
esclusivamente secondo  la  tipologia  a).  I  corsi  afferenti  alle
classi, individuate con il  decreto  di  cui  all'art.  8,  comma  2,
sentito il CUN, che prevedono,  per  il  perseguimento  di  specifici
obiettivi formativi, particolari attivita' pratiche e  di  tirocinio,
la frequenza di laboratori ad alta specializzazione e disciplinate da
disposizioni di legge o dell'Unione europea possono essere  istituiti
esclusivamente secondo le tipologie a) o b). 
    Le   universita'   telematiche    possono    istituire,    previo
accreditamento iniziale, esclusivamente i corsi di tipologia c) e d).
Le universita' telematiche possono  altresi'  istituire  i  corsi  di
tipologia b), sulla base di specifiche convenzioni con le universita'
non  telematiche  italiane  che  prevedano  il  rilascio  del  titolo
congiunto ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale n.
270/2004. 
    Ai fini dell'accreditamento dei corsi di tipologia a), b)  e  c),
tutte le universita' sono  tenute  ad  acquisire  preventivamente  il
parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento  competente
per territorio motivato sulla base  della  coerenza  degli  obiettivi
formativi  proposti  rispetto   al   contesto   socio-economico   del
territorio. I rettori delle universita' telematiche partecipano  alle
deliberazioni del Comitato regionale di  coordinamento  limitatamente
all'esame di proposte dei corsi di tipologia c). 
    Per l'accreditamento dei nuovi  corsi  di  laurea  magistrale  in
medicina e chirurgia, odontoiatria  e  protesi  dentaria  e  medicina
veterinaria, da disporre esclusivamente nell'ambito delle  competenti
strutture didattiche e  di  ricerca  di  area  medico  sanitaria,  va
acquisito altresi' il parere favorevole del Presidente della  regione
che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni  dell'offerta
formativa nel settore in ambito regionale e la  sua  interazione  con
l'assistenza sanitaria, tenuto conto altresi' delle strutture private
accreditate in convenzione con il soggetto proponente  e  provvedendo
direttamente a indicare  le  strutture  di  competenza  regionale  da
mettere a disposizione dell'istituendo corso di studio. 
 
B. Innovazione dell'offerta formativa 
    Al fine di potenziare la flessibilita' dei  percorsi  di  studio,
come richiesto per la costruzione dello Spazio uropeo dell'istruzione
superiore, per rispondere alle  sfide  sociali,  alle  richieste  del
mercato del lavoro e per incrementare  ulteriormente  l'attrattivita'
delle Universita'  a  livello  internazionale,  resta  confermata  la
possibilita' per ciascun Ateneo, entro il 20% dell'offerta formativa,
di  utilizzare  negli  ambiti  relativi  alle  attivita'  di  base  o
caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari  rispetto
a quelli previsti dalle tabelle allegate ai dd.mm. 16 marzo 2007, nel
rispetto degli obiettivi  formativi  della  relativa  classe,  previa
approvazione ministeriale, sentito il CUN,  ai  sensi  dell'art.  11,
comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono comunque  esclusi
i corsi di studio preordinati all'esercizio delle professioni  legali
o regolate dalla normativa  UE  e  i  corsi  di  studio  direttamente
abilitanti all'esercizio professionale. 
 
C. Sedi decentrate 
    I corsi  di  studio  possono  essere  istituiti  presso  le  sedi
dell'Ateneo, ovvero in sedi decentrate, previo accreditamento  basato
altresi' sulla valutazione  della  sostenibilita'  finanziaria  della
presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali,  didattiche  e
di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le  attivita'  di
tutorato  a  disposizione  del  corso  nella  sede  decentrata.  Tale
valutazione e'  altresi'  richiesta  anche  nei  casi  di  corsi  con
ordinamento omologo a corsi gia' accreditati in altre sedi.  I  corsi
di studio  delle  professioni  sanitarie  sono  istituiti  presso  le
aziende ospedaliero-universitarie, le altre  strutture  del  servizio
sanitario-nazionale e le istituzioni private accreditate, sulla  base
di protocolli di intesa fra universita' e regione, ai sensi dell'art.
6, comma 3, del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni. 
    I corsi di studio prevalentemente a distanza  e  integralmente  a
distanza  possono  essere  istituti  esclusivamente  presso  la  sede
dell'Ateneo.  Eventuali  sedi  distaccate  possono  essere   previste
esclusivamente ai fini delle verifiche di profitto da commissioni  di
esame costituite con modalita'  definite  dal  regolamento  didattico
d'Ateneo, che assicurino comunque la presenza  di  almeno un  docente
della disciplina ogni trenta studenti. 
 
D. Sedi universitarie all'estero 
    Le universita', anche in convenzione tra loro,  possono  attivare
proprie sedi all'estero nel rispetto  della  Convenzione  di  Lisbona
dell'11 aprile 1997, ratificata con legge 11 luglio 2002, n.  148,  e
degli  eventuali   accordi   bilaterali   di   mutuo   riconoscimento
sottoscritti dall'Italia. I  costi  relativi  all'acquisizione  delle
strutture  non  possono  essere  posti  a  carico  dei  trasferimenti
ministeriali. I corsi di studio e di  dottorato  attivati  presso  le
sedi all'estero sono accreditati ai sensi del decreto legislativo  n.
19/2012 e del decreto ministeriale n. 45/2013 e gli studenti iscritti
sono inseriti nell'anagrafe nazionale degli studenti. 
    Tenuto  conto  degli  standard  e   Linee   guida   europei   per
l'assicurazione della qualita' nello Spazio  europeo  dell'istruzione
superiore (ESG),  degli  esiti  del  primo  ciclo  di  accreditamento
periodico delle sedi previsto  dal  decreto  legislativo  27  gennaio
2012, n. 19, degli indirizzi contenuti  nel  presente  decreto  e  di
quanto definito con il decreto ministeriale di cui all'art. 8,  comma
2, sono riviste, in previsione  del  nuovo  ciclo  di  accreditamento
periodico a decorrere dal 2022, le procedure di verifica  esterna  al
fine di proporre un modello semplificato di valutazione con il  quale
condurre le successive viste di accreditamento.