Art. 9 
 
Contribuenti ai quali  non  si  applicano  gli  indici  sintetici  di
                        affidabilita' fiscale 
 
  1. Per il periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2020,  gli
indici sintetici di affidabilita' fiscale, in vigore per il  medesimo
periodo d'imposta, non si applicano nei confronti  dei  soggetti  che
esercitano,  in   maniera   prevalente,   le   attivita'   economiche
individuate dai codici attivita' riportati nell'allegato 12. 
  2. La metodologia seguita per individuare  l'ulteriore  ipotesi  di
esclusione   dell'applicabilita'   degli    indici    sintetici    di
affidabilita'  fiscale  di  cui  al  comma  precedente  e'  riportata
nell'allegato 13. 
  3. I contribuenti esclusi dall'applicazione degli indici sulla base
di  quanto  disposto  al  comma  1,   sono   comunque   tenuti   alla
comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al
comma 4 dell'art. 9-bis del decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 aprile 2021 
 
                                                  Il Ministro: Franco