(Allegato B)
                                                           Allegato B 
 
                          NOTA METODOLOGICA 
 
    (Riparto contributi ex legge n. 178/2020, art. 1, comma 795) 
 
    L'art. 1,  comma  795  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancia pluriennale per il  triennio  2021-2023»,  dispone  che,  in
considerazione dei flussi migratori e  delle  conseguenti  misure  di
sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da  COVID-19,  e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero  dell'interno,  un
fondo, con una dotazione di cinque milioni di' euro per l'anno  2021,
finalizzato all'erogazione di contributi  in  favore  dei  comuni  di
confine con altri Paesi europei e  dei  comuni  costieri  interessati
dalla gestione dei flussi migratori. 
    Il successivo comma 796 stabilisce che i criteri e  le  modalita'
di concessione dei contributi in questione sono stabiliti,  anche  ai
fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 795, con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, da  emanare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della legge. 
    Ai fini della ripartizione del fondo sono  applicati  i  seguenti
criteri, riferiti ai dati registrati nell'anno 2020: 
      a) Comuni costieri 
        1. numero di migranti sbarcati presso le coste italiane; 
        2. numero di migranti sbarcati  dalle  navi  quarantena.  Per
l'attuazione delle misure di contenimento del rischio  di  diffusione
epidemiologica da COVID-19  sono  utilizzate  apposite  navi  per  lo
svolgimento della quarantena,  al  termine  della  quale  i  migranti
vengono fatti sbarcare presso i porti della Sicilia, per  poi  essere
destinati al sistema di accoglienza. Per tale  tipologia  di  eventi,
che vengono programmati al termine  del  periodo  di  quarantena,  la
partecipazione al fondo e' calcolata nella misura del  50%,  rispetto
al numero dei migranti sbarcati dalle navi stesse; 
      b) Comuni di frontiera terrestre 
        1. numero di  migranti  irregolari  rintracciati  nei  comuni
ubicati  presso  i  quattro  confini  terrestri  (sloveno,  francese,
austriaco e svizzero); 
        2. numero  di  respingimenti  effettuati  presso  il  confine
italo-francese a seguito del ripristino della frontiera. 
    La partecipazione al fondo e' circoscritta  ai  comuni  che  sono
stati interessati da  flussi  non  inferiori  alle  cinquanta  unita'
nell'arco dell'intero anno solare. 
    Sul totale delle quote destinate a ciascuno dei  due  sottogruppi
di cui alle lettere a) e b) secondo  i  criteri  sopraindicati,  pari
rispettivamente  a  2.830.747,04 euro  per  i   comuni   costieri   e
2.169.252,96 euro per i comuni di frontiera terrestre, e'  introdotto
un tetto massimo del 30%.