Art. 3 
 
               Risorse disponibili e loro ripartizione 
 
  1. Per le annualita' 2019, 2020 e 2021 si provvede  utilizzando  le
risorse, pari a 150 milioni di euro complessivamente ai  sensi  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la seguente ripartizione: 
    a) per le azioni di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  a):  euro
16.280.000; 
    b) per le azioni di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  b):  euro
131.720.000. 
  Per gli oneri sostenuti dal Dipartimento  della  protezione  civile
per l'esecuzione delle attivita'  di  cui  alla  presente  ordinanza,
anche  attraverso  specifici  accordi  con  uno  o  piu'  centri   di
competenza del medesimo Dipartimento: euro 2.000.000. 
  2. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ripartisce tra le  regioni,  con  decreto  del
Capo del Dipartimento della protezione civile, da  pubblicarsi  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le risorse  di  cui  al
comma 1, lettere a) e b), sulla base dell'«indice  medio  di  rischio
sismico» elaborato secondo i criteri  riportati  nell'allegato  3,  a
partire dai parametri di pericolosita' e rischio sismico  determinati
dal medesimo Dipartimento e dai Centri  di  competenza  di  cui  alla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2004. 
  3. La quota del Fondo per i contributi delle azioni di  prevenzione
del rischio sismico, stabilita sulla base dei  criteri  del  presente
provvedimento per le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  e'
acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2,  comma  109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato al capo  X,  cap.  2368,
art. 6. 
  4. Le risorse di cui al comma 1, lettere a) e b), ripartite tra  le
regioni secondo i criteri di cui al comma  2,  sono  trasferite  alle
regioni con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, da pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.