Art. 3 Risorse disponibili e loro ripartizione 1. Per le annualita' 2019, 2020 e 2021 si provvede utilizzando le risorse, pari a 150 milioni di euro complessivamente ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la seguente ripartizione: a) per le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a): euro 16.280.000; b) per le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b): euro 131.720.000. Per gli oneri sostenuti dal Dipartimento della protezione civile per l'esecuzione delle attivita' di cui alla presente ordinanza, anche attraverso specifici accordi con uno o piu' centri di competenza del medesimo Dipartimento: euro 2.000.000. 2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ripartisce tra le regioni, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le risorse di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base dell'«indice medio di rischio sismico» elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 3, a partire dai parametri di pericolosita' e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai Centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2004. 3. La quota del Fondo per i contributi delle azioni di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, e' acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato al capo X, cap. 2368, art. 6. 4. Le risorse di cui al comma 1, lettere a) e b), ripartite tra le regioni secondo i criteri di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.