Allegato 3 Indice medio di rischio sismico e Indici di rendimento Indice medio di rischio sismico (IRI ) La ripartizione tra le regioni delle risorse destinate alla lettera a) e alla lettera b) di cui all'art. 2, comma 1, viene effettuata sulla base dell'indice medio di rischio sismico (IRI ), calcolato come segue: a. si determina il rischio sismico annuo atteso per ciascun comune presente nell'elenco di cui all'allegato 7, con riferimento alle valutazioni effettuate dal Dipartimento della protezione civile e dai suoi centri di competenza, per la determinazione del Rischio nazionale; b. si considerano le perdite annue attese in termini di popolazione coinvolta nei crolli in quanto occupante gli edifici con danni gravissimi (Pc), tali perdite sono utilizzate per definire l'indicatore di rischio per la vita umana. La perdita e' valutata per ciascun comune ammesso e sommata a livello di regione; c. al fine di tener conto sia della entita' assoluta delle perdite sia dell'incidenza percentuale delle stesse, si considera, oltre alla popolazione coinvolta in crolli Pc, anche il rapporto di tale numero rispetto alla popolazione residente Pcp. Entrambi gli indicatori sono normalizzati, in modo da ottenere lo stesso valore complessivo somma di quelli relativi a tutti i comuni considerati; d. i due indicatori Pc e Pcp vengono quindi mediati fra loro, con pesi pari a 0,77 per Pc e 0,23 per Pcp, ottenendo l'indice medio di rischio sismico. Si ottiene una graduatoria in base al valore di tale indice, che determina la ripartizione delle risorse disponibili fra le regioni, determinate dal prodotto fra il valore dell'indice medio di rischio sismico e l'entita' del contributo disponibile per le due linee di interventi (lettera a) e lettera b)). Indici di rendimento (IREa , IREb ) Sulla base dei rendiconti semestrali trasmessi formalmente dalle regioni al Dipartimento, per le annualita' di riferimento specificate in ordinanza, vengono determinati Indici di rendimento (IREa , IREb ) per le risorse destinate lettera a) e alla lettera b) di cui all'art. 2, comma 1 delle ordinanze del Fondo, calcolati separatamente come segue: IREa : e' determinato dal rapporto tra le risorse utilizzate dalla regione per le azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) (definite come risorse in capo alla regione per le quali siano stati affidati i relativi incarichi di studio e analisi) e le risorse complessivamente a disposizione della regione per le medesime finalita'. Il calcolo viene effettuato sulla base del piu' recente rendiconto semestrale trasmesso in via formale al Dipartimento per le azioni di cui alla lettera a), per le annualita' di interesse. IREb : e' determinato dal rapporto tra le risorse utilizzate dalla regione per le azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) (definite come le risorse in capo alla regione, per le quali sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi), e le risorse complessivamente a disposizione della regione per le medesime finalita'. Il calcolo viene effettuato sulla base del piu' recente rendiconto semestrale trasmesso in via formale al Dipartimento per le azioni di cui alla lettera b), per le annualita' di interesse.