(Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
 
       Indice medio di rischio sismico e Indici di rendimento 
 
Indice medio di rischio sismico (IRI ) 
    La ripartizione tra  le  regioni  delle  risorse  destinate  alla
lettera a) e alla lettera b)  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  viene
effettuata sulla base dell'indice medio di rischio  sismico  (IRI  ),
calcolato come segue: 
      a. si determina il rischio sismico  annuo  atteso  per  ciascun
comune presente nell'elenco di cui all'allegato  7,  con  riferimento
alle valutazioni effettuate dal Dipartimento della protezione  civile
e dai suoi centri di competenza, per la  determinazione  del  Rischio
nazionale; 
      b. si  considerano  le  perdite  annue  attese  in  termini  di
popolazione coinvolta nei crolli in quanto occupante gli edifici  con
danni gravissimi (Pc), tali  perdite  sono  utilizzate  per  definire
l'indicatore di rischio per la vita umana. La perdita e' valutata per
ciascun comune ammesso e sommata a livello di regione; 
      c. al fine di tener conto  sia  della  entita'  assoluta  delle
perdite sia dell'incidenza percentuale delle  stesse,  si  considera,
oltre alla popolazione coinvolta in crolli Pc, anche il  rapporto  di
tale numero rispetto alla popolazione  residente  Pcp.  Entrambi  gli
indicatori sono normalizzati, in modo da ottenere  lo  stesso  valore
complessivo somma di quelli relativi a tutti i comuni considerati; 
      d. i due indicatori Pc e Pcp vengono quindi mediati  fra  loro,
con pesi pari a 0,77 per Pc e 0,23 per Pcp, ottenendo l'indice  medio
di rischio sismico. 
    Si ottiene una graduatoria in base al valore di tale indice,  che
determina la ripartizione delle risorse disponibili fra  le  regioni,
determinate dal prodotto fra il valore dell'indice medio  di  rischio
sismico e l'entita' del contributo disponibile per le  due  linee  di
interventi (lettera a) e lettera b)). 
Indici di rendimento (IREa , IREb ) 
    Sulla base dei rendiconti semestrali trasmessi formalmente  dalle
regioni al Dipartimento, per le annualita' di riferimento specificate
in ordinanza, vengono determinati Indici di rendimento (IREa , IREb )
per le risorse destinate lettera a) e alla lettera b) di cui all'art.
2, comma 1 delle ordinanze del Fondo,  calcolati  separatamente  come
segue: 
      IREa : e' determinato dal rapporto tra  le  risorse  utilizzate
dalla regione per le azioni di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
a) (definite come risorse in capo alla regione  per  le  quali  siano
stati affidati i relativi incarichi di studio e analisi) e le risorse
complessivamente  a  disposizione  della  regione  per  le   medesime
finalita'. Il calcolo viene effettuato sulla base  del  piu'  recente
rendiconto semestrale trasmesso in via formale al Dipartimento per le
azioni di cui alla lettera a), per le annualita' di interesse. 
      IREb : e' determinato dal rapporto tra  le  risorse  utilizzate
dalla regione per le azioni di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
b) (definite come le risorse in capo alla regione, per le  quali  sia
stata affidata la progettazione definitiva degli  interventi),  e  le
risorse complessivamente a disposizione della regione per le medesime
finalita'. Il calcolo viene effettuato sulla base  del  piu'  recente
rendiconto semestrale trasmesso in via formale al Dipartimento per le
azioni di cui alla lettera b), per le annualita' di interesse.