Art. 7. Etichettatura e presentazione 1) Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 2) Per le tipologie «tranquillo», «frizzante», «spumante», e' consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e alle frazioni riportati nell'allegato al presente disciplinare. L'elenco delle particelle di cui ogni frazione e' composta e' riportato ai seguenti link: https://www.consorziogavi.com/gavi-docg/ https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/viticoltur a-enologia L'indicazione del comune deve figurare in etichetta e negli imballaggi al di sotto della dicitura «Denominazione di Origine Controllata e Garantita», riportando esclusivamente la dicitura «del comune di ...» eventualmente seguita dal nome della frazione, purche' le uve provengano dal territorio indicato. La dicitura «del comune di ...» comprensiva del nome del comune di produzione delle uve deve essere riportata in etichetta e negli imballaggi utilizzando lo stesso carattere, la stessa altezza e lo stesso colore; la dicitura «del comune di ...» comprensiva del nome del comune di produzione delle uve dovra' essere riportata in etichetta e negli imballaggi con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la D.O.C.G. Gavi. 3) Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» di cui all'art. 1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna». 4) Per le tipologie «Riserva» e «Riserva Spumante metodo classico» e' vietato l'uso di indicazioni geografiche inerenti comuni, frazioni e localita'. 5) La menzione «vigna» dovra' essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la D.O.C.G. Gavi. 6) Per la tipologia «tranquillo» deve essere indicata in etichetta l'annata di produzione delle uve. Per la tipologia «Spumante metodo classico» deve essere indicata in etichetta la data di sboccatura, mentre resta facoltativa l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia. 7) Per la chiusura delle bottiglie dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» e' previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa, con esclusione del tappo a corona e del tappo a vite in plastica. Per la tipologia «Riserva» e «Riserva spumante metodo classico» e' obbligatorio il tappo in sughero». 8) Per il vino a D.O.C.G. «Gavi» o «Cortese di Gavi» Riserva Spumante metodo classico deve essere riportata in etichetta la data di sboccatura e l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.