(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Etichettatura e presentazione 
 
    1) Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa  da  quelle
previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari. 
    E' consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
    2) Per le tipologie  «tranquillo»,  «frizzante»,  «spumante»,  e'
consentito  l'uso  di  indicazioni   geografiche   e   toponomastiche
aggiuntive  che  facciano  riferimento  ai  comuni  e  alle  frazioni
riportati nell'allegato al presente disciplinare. 
    L'elenco delle particelle di cui ogni  frazione  e'  composta  e'
riportato ai seguenti link: 
      https://www.consorziogavi.com/gavi-docg/ 
      https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/viticoltur
a-enologia 
    L'indicazione del comune  deve  figurare  in  etichetta  e  negli
imballaggi al di  sotto  della  dicitura  «Denominazione  di  Origine
Controllata e Garantita», riportando esclusivamente la dicitura  «del
comune di ...» eventualmente seguita dal nome della frazione, purche'
le uve provengano dal territorio indicato. 
    La dicitura «del comune di ...» comprensiva del nome  del  comune
di produzione delle uve deve essere riportata in  etichetta  e  negli
imballaggi utilizzando lo stesso carattere, la stessa  altezza  e  lo
stesso colore; la dicitura «del comune di ...» comprensiva  del  nome
del comune  di  produzione  delle  uve  dovra'  essere  riportata  in
etichetta e negli imballaggi con caratteri di dimensione inferiore  o
uguale al 50% del carattere usato per la D.O.C.G. Gavi. 
    3)  Nella  designazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» di cui all'art.  1
puo' essere utilizzata la menzione «vigna». 
    4)  Per  le  tipologie  «Riserva»  e  «Riserva  Spumante   metodo
classico»  e'  vietato  l'uso  di  indicazioni  geografiche  inerenti
comuni, frazioni e localita'. 
    5) La menzione «vigna» dovra' essere riportata in  etichetta  con
caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato
per la D.O.C.G. Gavi. 
    6)  Per  la  tipologia  «tranquillo»  deve  essere  indicata   in
etichetta  l'annata  di  produzione  delle  uve.  Per  la   tipologia
«Spumante metodo classico» deve essere indicata in etichetta la  data
di sboccatura, mentre resta facoltativa l'indicazione  del  millesimo
riferito alla vendemmia. 
    7) Per la chiusura delle bottiglie dei vini «Gavi» o «Cortese  di
Gavi» e' previsto l'utilizzo dei dispositivi  ammessi  dalla  vigente
normativa, con esclusione del tappo a corona e del tappo  a  vite  in
plastica. Per la  tipologia  «Riserva»  e  «Riserva  spumante  metodo
classico» e' obbligatorio il tappo in sughero». 
    8) Per il vino a D.O.C.G. «Gavi»  o  «Cortese  di  Gavi»  Riserva
Spumante metodo classico deve essere riportata in etichetta  la  data
di sboccatura e l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.